Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2018, n. 12449

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2018, n. 12449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12449
Data del deposito : 21 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 2076-2013 proposto da: AGOSTA PIETRO C.F. CSTPTR51L19F258L, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ADRIANA

5, presso lo studio dell'avvocato R M, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.E. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CESARE BECCARIA

29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati A S, C D'A, L M, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 865/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/01/2012 R.G.N. 51/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G A;
udito l'Avvocato C D'A. R32076/2013 Agosta Pietro c/

INPS

Udiena del 131ebbraio 2018

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 12 gennaio 2012, ha accolto l'appello proposto dall'INPS e ha rigettato la domanda proposta dall'Istituto di vigilanza privata «la Ronda» nei confronti dell'INPS per il riconoscimento, per quanto in questa sede rileva, del diritto agli sgravi contributivi previsti dalla legge n.1089 del 1968, nel periodo gennaio 1989 - ottobre 1994, e la restituzione delle somme indebitamente versate da gennaio 1983 a dicembre 1994. 2. La Corte di merito riteneva l'atto aziendale di recepimento dell'accordo provinciale, finalizzato ad attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dagli accordi nazionali, costituire condicio juris in assenza del quale doveva ritenersi precluso il godimento del beneficio contributivo, conformemente a Cass. 7 agosto 2006, n. 17773. 3. La Corte rilevava, peraltro, che il verbale del 12 gennaio 1996, di recepimento dell'accordo provinciale di gradualità stipulato il 18 dicembre 1995, concerneva un diverso programma di riallineamento «valevole dal'1.10.95 al 31.12.99» e che, pertanto, nessun effetto poteva attribuirsi al predetto accordo provinciale, con relativo atto aziendale di recepimento, in riferimento ai benefici contributivi controversi, per il periodo gennaio 1989 - ottobre 1994, né poteva configurarsi alcuna sanatoria alla stregua dell'art. 58, comma 13, legge n.144 del 1999. 4. Per la cassazione di tale sentenza Pietro Agosta ha proposto ricorso, affidato ad un articolato motivo.

5. L'INPS ha resistito con controricorso.Rg 2076/2013 R M estensore

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Deducendo violazione dell'art.

2-bis della legge 3 agosto 1990, n.210, la parte ricorrente si duole che sia stato negato il diritto a fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali non considerando che la rigida procedura prevista dalla predetta disposizione non sia adattabile alle singole situazioni provinciali;
richiama l'accordo di riallineamento retributivo, stipulato, il 2 agosto 1988, dalle imprese di vigilanza privata della provincia di Ragusa, facendolo ricadere nella previsione della citata legge n.210 e nell'efficacia retroattiva, ivi prevista, per tutti i contratti graduali di riallineamento stipulati prima del 30 dicembre 1988;
evoca la comunicazione all'INPS del 30 giugno 1990 con la quale rendeva l'istituto edotto dell'applicazione ai propri dipendenti del detto accordo provinciale.
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