Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/2017, n. 22256
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Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili. L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Sul provvedimento
Testo completo
22256.17 . Escate ITALIANAREPUBBLICA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Art. 23 I. n. 689/81 Inappellabilità sentenza di primo grado Composta da: Cron. 22256 Dott. M. Cristina GIANCOLA - Presidente Dott. Pietro CAMPANILE Consigliere Rel. Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe DE MARZO - Consigliere Reg.G. 18158/2016 Dott. Aldo Angelo DOLMETTA - Consigliere Ud.
9.1.2017 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: VA OR Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Falvo D'Urso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Mili- zie, n. 106 ricorrente 1 : 17 0 2
contro
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE Rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 442, de- positata in data 22 gennaio 2016. sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 9 gennaio 2017 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
sentito per il ricorrente l'avv. S. Falvo D'Urso, munito di delega;
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del so- stituto dott.ssa Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e,