Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5821
Sentenza
12 giugno 1999
Sentenza
12 giugno 1999
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Massime • 2
L'azione di risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione dei convogli ferroviari è soggetta alla prescrizione biennale di cui all'art. 2947, secondo comma cod. civ.
Al di fuori dell'ipotesi dell'assicurazione obbligatoria a norma della legge n. 990 del 1969, solo l'espresso conferimento di poteri rappresentativi vale ad estendere direttamente all'assicurato l'attività svolta dall'assicuratore nell'ambito di quel patto di gestione della lite, normalmente accedente al contratto di assicurazione della responsabilità civile, che configura un contratto atipico non riconducibile allo schema del mandato, rimanendo altrimenti tale attività irrilevante a qualsiasi fine anche interruttivo (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva verificato se l'assicuratore fosse dotato di poteri rappresentativi prima di ritenere che il pagamento da parte dello stesso aveva efficacia interruttiva nei confronti dell'assicurato).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE NORD MILANO SPA, in persona del suo legale Rappresentante, dott. Vincenzo Perdicaro, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende unitamente all'avvocato SALVATORE ARMENIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL IE, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato AURELIO LEONE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2006/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 3/4/96 depositata il 28/06/96;
RG.1284/93. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata l'8.3.1989 SO ET, premesso di avere subito il 29.1.1983 lesioni personali a causa di brusca frenata del treno della s.p.a. Ferrovie Nord Italia, sul quale viaggiava, ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano la detta società, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio, la società ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione e rigettato la domanda;
su gravame della SO la Corte d'Appello di Milano con sentenza non definitiva resa il 3.4.1996 ha, invece, rigettato l'eccezione, rilevando che l'art. 2947, 3° comma, c.c. -estensivo del termine prescrizionale del reato all'azione civile- si riferisce al reato ontologicamente considerato indipendentemente dall'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela;
che nella specie trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui al 1° comma dell'art. 2947 c.c. e non quella biennale di cui al 2° comma dello stesso articolo, la quale si riferisce al risarcimento del danno da incidente stradale;
che la prescrizione è stata interrotta dal pagamento della somma di lire 7.000.000 da parte dell'Istituto assicuratore della società ferroviaria (Le Assicurazioni generali). Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società ferroviaria sulla base di un motivo.
La SO ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Precede per ragioni di ordine logico l'esame della questione - posta con il controricorso- della ravvisabilità di negozio di accertamento nella dichiarazione dell'istituto assicuratore, secondo la quale "sulla scorta degli accertamenti esperiti abbiamo deciso di corrisponderle a titolo di