Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2023, n. 03262

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2023, n. 03262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03262
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente

SENTENZA

2 5 GEN 2023 sul ricorso proposto da IH KY, nato in [...] il [...] avverso la sentenza in data 6.6.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca del danaro, rigetto nel resto;
udito il difensore, avv. Bruno Andò in sostituzione dell'avv. Luca Viggiano, che si è riportato ai motivi del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6.6.2022 della Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di IH LU in relazione alla condotta di detenzione finalizzata allo spaccio di 10 dosi di eroina e 7 dosi di crack, ma ha tuttavia a parziale modifica della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio, riqualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 e per l'effetto ridotto la pena ad un anno di reclusione ed C 1.200 di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale per avere la Corte di appello, nel riqualificare il fatto in accoglimento del proprio motivo di gravame ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R.309/1990, omesso di provvedere alla sospensione condizionale della pena, quantunque la riduzione del trattamento sanzionatorio ad un anno di reclusione ed C 1.200 di multa e la condizione di incensuratezza di cui dà conto la stessa sentenza impugnata consentisse a pieno titolo il riconoscimento del beneficio. Evidenzia come ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen. il giudice del gravame possa anche di ufficio applicare la sospensione condizionale della pena e come in ogni caso sia tenuto a motivare sul punto quando vi sia stata specifica richiesta della difesa che nella specie aveva invocato con l'atto di appello la rideternninazione della pena nel minimo edittale, locuzione nella quale doveva ritenersi implicita l'applicazione del beneficio, e che comunque aveva formulato la relativa istanza nella discussione finale.

2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la conferma della confisca disposta dal primo giudice con riferimento al danaro rinvenuto in un trolley dove era custodita anche la carta d'identità dell'imputato, rilevando come a seguito della riqualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 sia possibile procedere all'applicazione della suddetta misura nella sola ipotesi in

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