Cass. pen., sez. VII, ordinanza 29/04/2022, n. 16710
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLICCO CARMINE nato a CERIGNOLA il 03/02/1994 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di B avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere E G;
yr( Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata risposta ai motivi di appello non si confronta con la sentenza impugnata che dopo avere ripercorso il giudizio di primo grado ed enunciato i motivi di appello, ha congruamente risposto a questi, tant'è che ha trovato accoglimento in motivo sul trattamento sanzionatorio (vedi pag. 3). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal
udita la relazione svolta dal Consigliere E G;
yr( Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata risposta ai motivi di appello non si confronta con la sentenza impugnata che dopo avere ripercorso il giudizio di primo grado ed enunciato i motivi di appello, ha congruamente risposto a questi, tant'è che ha trovato accoglimento in motivo sul trattamento sanzionatorio (vedi pag. 3). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal
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