Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/06/2016, n. 13148

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Massime1

In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", è consentito il mantenimento dell'agevolazione nei casi in cui il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile non sia tempestivo per causa - sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente - di forza maggiore, istituto il cui ambito applicativo non è limitato alle sole obbligazioni, il quale, tuttavia, non può consistere nella mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione sì da non poter abitare l'immobile, atteso che elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza non nella "prima casa" ma nel comune in cui essa si trova.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/06/2016, n. 13148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13148
Data del deposito : 24 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

Con l'impugnata sentenza n, 49/15/11 depositata il 13 aprile 2011 la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna respingeva l'appello proposto da G.C. avverso la decisione n. 185/01/08 della Commissione Tributarla Provinciale di Modena che aveva rigettato Il ricorso promosso dalla contribuente avverso l'avviso di liquidazione n. XXXXXXX, con il quale erano stati revocati i benefici cosiddetti prima casa previsti dall'art. 1, Parte Prima, Nota 2^ bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , applicabile ratione temporis, per non aver la ridetta contribuente trasferito entro i prescritti diciotto mesi la sua residenza nel Comune di Modena In cui era ubicata l'abitazione acquistata.

La CTR spiegava Il rigetto dell'appello osservando che l'obbliga dl trasferimento della residenza nel Comune di Modena entro diciotto mesi costituiva un "requisito oggettivo dell'agevolazione", che la contribuente non aveva provato che il ridetto tempestivo trasferimento era stato impedito da una "causa di forza maggiore", quest'ultima da intendersi come un "ostacolo all'adempimento dell'obbligazione non imputabile alla parte obbligata, Inevitabile e imprevedibile". Secondo la CTR la contribuente si era difatti "limitata ad affermare di aver ritenuto al momento dell'acquisto dl dover procedere ad una ristrutturazione e di avere invece poi dovuto procedere alla demolizione e alla costruzione dl un nuovo fabbricato con conseguente mancata ultimazione dei lavori per causa indipendente dalla propria volontà", mentre in realtà "non v'era nessuna prova dl un difetto strutturale così grave da obbligare alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, tanto più che la DIA per effettuare i lavori era stata presentata solo dopo cinque mesi dall'inizio della semplice costruzione".

Contro la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l'Ufficio resisteva con controricorso.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo complesso di ricorso rubricato "Illegittimità della sentenza che si impugna per aver negato l'esistenza, nella specie, di una causa dl forza maggiore esimente l'obbligo di trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato per il mantenimento delle agevolazioni prima casa entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Violazione art. 1 Nota 2 bis Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", la contribuente evidenziava come anche presso questa Corte fosse prevalente l'opzione che ammetteva il mantenimento dell'agevolazione in caso il trasferimento della residenza entro diciotto mesi fosse stato Impedito da una causa di forza maggiore che non avesse permesso di abitare l'immobile acquistato, termine dl diciotto mesi da farsi peraltro decorrere "dalla data dl ultimazione lavori".



1.1. Il motivo,

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