Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/10/2005, n. 20475
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Con riferimento al rapporto d'impiego dei dipendenti della Banca d'Italia - sottratto espressamente dalla legge (art. 68, comma quarto, in riferimento all'art. 2, comma quarto, del d.lgs. n. 29 del 1993, ora trasfusi rispettivamente negli artt. 63, comma quarto, e 3, comma primo, del d.lgs. n. 165 del 2001) alla disciplina della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico - nel caso di assunzione con effetti giuridici decorrenti da data diversa dagli effetti economici, la domanda di risarcimento del danno per l'illegittimo ritardo (nella specie collegato ad accertamenti medici relativi alla idoneità fisica) nella decorrenza degli effetti economici, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo trattandosi di diritti patrimoniali connessi non occasionalmente con il rapporto di impiego.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f. -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso lo studio degli avvocati CECI STEFANIA ed FRISULLO ADRIANA, che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI DE LO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 47, presso lo Studio dell'avvocato D'AGOSTINO NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2276/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/09/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/10/05 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli avvocati FRISULLO Adriana e D'AGOSTINO Nicola;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 marzo 1999 al Pretore di Roma, TA Di TT esponeva di aver vinto un concorso per l'assunzione quale vice assistente alle dipendenze della BA d'LI ma di essere stata assunta in ritardo, con effetti giuridici dal 1 marzo 1991 e con effetti economici dal 1994, a causa di contestazioni circa la sua idoneità fisica. Ritenendo illegittimo tale ritardo, ella chiedeva che la BA fosse condannata al risarcimento dei danni