Cass. civ., sez. III, ordinanza 07/04/2023, n. 09602

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 07/04/2023, n. 09602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09602
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31075/2021 R.G. proposto da : M L, elettivamente domiciliato in Treviso Viale Monfenera, presso lo studio dell’avvocato T G che lo rappresenta e difende (avvgianpaolotorresin@cnfpec.it) -ricorrente-

contro

Z F, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

BORSI

4, presso lo studio dell’avvocato S N chelo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D B E -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE TREVISO n. 544/2021 depositata il25/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere A P. Rilevato che:

1.Il presente giudizio trae origine da una controversia relativa allo scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli M, previa divisione del patrimonio del padre. In tale giudizio, il Giudice istruttore affidava al geometra F Z l’incarico di accertare, in qualità di CTU, se gli immobili caduti in successione fossero comodamente divisibili e, in caso positivo, di redigere progetto divisionale con stima di valore degli stessi. Il Tribunale di Treviso, condividendo il progetto divisionale predisposto dal CTU, pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria e disponeva le attribuzioni ed i correlati conguagli. Avverso tale sentenza il M proponeva appello prospettando un diverso progetto divisionale. La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello e, successivamente, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal M.

1.1. Lorenzo M conveniva i n giudizio il geometra F Z, lamentando la grave violazione dei doveri di diligenza e di perizia professionale nello svolgimento della consulenza tecnica oggetto del giudizio di divisione dell’eredità, imputandogli di avere, quale CTU, redatto con colpa grave il progetto divisionale, per aver ritenuto solo un bene divisibile, e chiedendone la condanna ai sensi dell’art. 64 co. 2 c.p.c. con conseguente risarcimento dei danni. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 544/2021, riteneva che: a) non sussisteva colpa grave avendo il Tribunale della causa di divisione accertato che il consulente aveva redatto un progetto divisionale sulla base di principi e criteri tecnici, in osservanza dell’art. 627 c.c., secondo cui i condividenti devono ricevere un trattamento il più possibile uguale e beni pressoché corrispondente alla loro quota;
b) non sussisteva la colpa grave del professionista nominato .
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi