Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2022, n. 45272
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di M A, nato a Palermo il 08/09/1963 rappresentato ed assistito dall'avv. S C, d'ufficio C A, nato a Palermo il 29/10/1976 rappresentato ed assistito dall'avv. A L M, d'ufficio B S, nato a Palermo il 22/05/1972 rappresentato ed assistito dall'avv. A S, d'ufficio L R B, nato a Palermo il 16/01/1982 rappresentato ed assistito dall'avv. A L D L, d'ufficio B F, nato a Palermo il 19/04/1974 rappresentato ed assistito dall'avv. C I, d'ufficio B F P, nato a Palermo il 17/05/1959 rappresentato ed assistito dall'avv. N A, d'ufficio L V, nato a Palermo il 31/03/1963 rappresentato ed assistito dall'avv. M C, d'ufficio avverso l'ordinanza n. 4113/21 in data 21/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza, giusta l'istanza difensiva ritualmente proposta dall'avv. N A;
udita la relazione svolta dal consigliere A P;
udita la requisitoria orale con la quale il Sostituto procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, riportandosi alla memoria in atti, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa dei ricorrenti, M A, B F e B F P, avv. S C, comparso anche in sostituzione dell'avv. C I nonchè dell'avv. N A, che si sono associati alle richieste della Procura Generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21/04/2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente la richiesta della pubblica accusa, disponeva la misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria nei confronti di Francesco Paolo Binario in relazione al capo 4) della rubrica (artt. 110, 648 cod. pen.), respingendo ogni altra richiesta di misura cautelare avanzata, per i reati di tentata rapina aggravata di cui ai capi 1), 2) e 3) della rubrica nei confronti degli indagati Antonio Mirabelli (capo 1), Antonio Canale (capo 1), Salvatore Battaglia (capi 2 e 3), Benito Lo Re (capi 2 e 3), Francesco Bono (capi 2 e 3) e V L (capi 1, 2 e 3) sulla base della ritenuta inutilizzabilità del verbale di spontanee dichiarazioni rese da V L in data 23/04/2021, già indagato a quella data, in quanto rese senza l'assistenza del difensore.
2. Avverso la predetta ordinanza, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge con riferimento agli artt. 374, 64, 65, 364 e 191 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Nell'esposizione congiunta dei motivi, il ricorrente evidenzia come risulta del tutto arbitraria ed indimostrata la pretesa di applicare la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee ove le stesse siano state rese in difformità rispetto ai presupposti indicati dal secondo comma dell'art. 374 cod. proc. pen.: infatti, il mancato verificarsi degli elementi costitutivi della fattispecie causale speciale di cui al secondo comma dell'art. 374 cod. proc. pen., in quanto caratterizzata da specialità per aggiunta rispetto a quella di cui al primo comma qualificabile come generale, non comporta null'altro se non il "riespandersi" dell'ambito di operatività della fattispecie generale, pacificamente applicabile al caso di specie. Erroneamente il giudice a quo pretende di applicare l'istituto dell'inutilizzabilità al di fuori delle coordinate normative: in tal senso, vale la pena di evidenziare come l'art. 374, comma 2, cod. proc. pen. non richiama anche l'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., ossia quella specifica disposizione dalla quale il codice fa discendere espressamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni non spontanee ma sollecitate, rese da una persona a carico della quale vi sono elementi di reità, in assenza delle garanzie associate alla qualità di indagato o imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi del pubblico ministero nei confronti di tutti gli indagati sono infondati e, come tali, risultano immeritevoli di accoglimento.
2. Va premesso come, nella fattispecie, il chiamante V L abbia reso dichiarazioni spontanee agli inquirenti in due distinte occasioni: la prima, in data 08/04/2021, innanzi ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, venendo le predette dichiarazioni trasfuse in una "annotazione di polizia giudiziaria" recante la firma dei soli agenti che l'hanno redatta (dichiarazioni del tutto inutilizzabili, v. Sez. 6, n. 56995 del 06/11/2017, R, Rv. 271747);
la seconda, in data 23/04/2021, innanzi al pubblico ministero, ove le dichiarazioni venivano rilasciate senza l'assistenza del difensore pur in presenza di preventiva contestazione "in maniera chiara e precisa" dei reati addebitati alla persona sottoposta alle indagini e del materiale investigativo raccolto, con contestuali avvisi ex artt. 64 e 65 cod. proc. pen. Alcune considerazioni di carattere preliminare s'impongono con riferimento all'inquadramento dell'istituto dell'art. 374 cod. proc. pen.
2.1. La norma prevede che al soggetto che sia a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, è riconosciuta la facoltà di instaurare - di sua volontà - un contatto con l'autorità giudiziaria procedente, presentandosi innanzi alla stessa al fine di rilasciare le dichiarazioni che ritiene opportune. Se l'iniziativa del contatto con l'inquirente è rimessa alla volontà dell'indagato, è tuttavia rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero non solo la scelta del "valore" da far assumere alle informazioni rese,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza, giusta l'istanza difensiva ritualmente proposta dall'avv. N A;
udita la relazione svolta dal consigliere A P;
udita la requisitoria orale con la quale il Sostituto procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, riportandosi alla memoria in atti, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa dei ricorrenti, M A, B F e B F P, avv. S C, comparso anche in sostituzione dell'avv. C I nonchè dell'avv. N A, che si sono associati alle richieste della Procura Generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21/04/2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente la richiesta della pubblica accusa, disponeva la misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria nei confronti di Francesco Paolo Binario in relazione al capo 4) della rubrica (artt. 110, 648 cod. pen.), respingendo ogni altra richiesta di misura cautelare avanzata, per i reati di tentata rapina aggravata di cui ai capi 1), 2) e 3) della rubrica nei confronti degli indagati Antonio Mirabelli (capo 1), Antonio Canale (capo 1), Salvatore Battaglia (capi 2 e 3), Benito Lo Re (capi 2 e 3), Francesco Bono (capi 2 e 3) e V L (capi 1, 2 e 3) sulla base della ritenuta inutilizzabilità del verbale di spontanee dichiarazioni rese da V L in data 23/04/2021, già indagato a quella data, in quanto rese senza l'assistenza del difensore.
2. Avverso la predetta ordinanza, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge con riferimento agli artt. 374, 64, 65, 364 e 191 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Nell'esposizione congiunta dei motivi, il ricorrente evidenzia come risulta del tutto arbitraria ed indimostrata la pretesa di applicare la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee ove le stesse siano state rese in difformità rispetto ai presupposti indicati dal secondo comma dell'art. 374 cod. proc. pen.: infatti, il mancato verificarsi degli elementi costitutivi della fattispecie causale speciale di cui al secondo comma dell'art. 374 cod. proc. pen., in quanto caratterizzata da specialità per aggiunta rispetto a quella di cui al primo comma qualificabile come generale, non comporta null'altro se non il "riespandersi" dell'ambito di operatività della fattispecie generale, pacificamente applicabile al caso di specie. Erroneamente il giudice a quo pretende di applicare l'istituto dell'inutilizzabilità al di fuori delle coordinate normative: in tal senso, vale la pena di evidenziare come l'art. 374, comma 2, cod. proc. pen. non richiama anche l'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., ossia quella specifica disposizione dalla quale il codice fa discendere espressamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni non spontanee ma sollecitate, rese da una persona a carico della quale vi sono elementi di reità, in assenza delle garanzie associate alla qualità di indagato o imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi del pubblico ministero nei confronti di tutti gli indagati sono infondati e, come tali, risultano immeritevoli di accoglimento.
2. Va premesso come, nella fattispecie, il chiamante V L abbia reso dichiarazioni spontanee agli inquirenti in due distinte occasioni: la prima, in data 08/04/2021, innanzi ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, venendo le predette dichiarazioni trasfuse in una "annotazione di polizia giudiziaria" recante la firma dei soli agenti che l'hanno redatta (dichiarazioni del tutto inutilizzabili, v. Sez. 6, n. 56995 del 06/11/2017, R, Rv. 271747);
la seconda, in data 23/04/2021, innanzi al pubblico ministero, ove le dichiarazioni venivano rilasciate senza l'assistenza del difensore pur in presenza di preventiva contestazione "in maniera chiara e precisa" dei reati addebitati alla persona sottoposta alle indagini e del materiale investigativo raccolto, con contestuali avvisi ex artt. 64 e 65 cod. proc. pen. Alcune considerazioni di carattere preliminare s'impongono con riferimento all'inquadramento dell'istituto dell'art. 374 cod. proc. pen.
2.1. La norma prevede che al soggetto che sia a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, è riconosciuta la facoltà di instaurare - di sua volontà - un contatto con l'autorità giudiziaria procedente, presentandosi innanzi alla stessa al fine di rilasciare le dichiarazioni che ritiene opportune. Se l'iniziativa del contatto con l'inquirente è rimessa alla volontà dell'indagato, è tuttavia rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero non solo la scelta del "valore" da far assumere alle informazioni rese,
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