Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2021, n. 02315

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2021, n. 02315
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02315
Data del deposito : 20 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON TO N. IL 19/12/1951 avverso l'ordinanza n. 655/2019 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 06/12/2019 sentita la telazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO FIORDALISI;
lette/~ le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.;
Il Procuratore generale, Luigi Birritteri, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. TO AU ricorre avverso l'ordinanza del 6 dicembre 2019 della Corte di appello di Bologna che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a più reati di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, giudicati dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 10 novembre 2017, definitiva il 12 settembre 2019;
2) ai reati di aggiotaggio, di diffusione di comunicati stampa relativi ad una inesistente solidità finanziaria del gruppo Parmalat, di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e di false comunicazioni sociali, ai sensi degli artt. 2637, 2638 e 2621 cod. civ., giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Milano con sentenza del 28 giugno 2005, definitiva il 14 marzo 2006;
3) al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, ai sensi degli artt. 216 legge fall., giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Parma con sentenza dell'Il dicembre 2008, definitiva il 15 maggio 2009. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che erano fondate le argomentazioni a sostegno della richiesta e, pertanto, ha rideterminato la pena finale in anni otto, mesi undici, giorni sedici di reclusione, così quantificata: pena base di anni sei, mesi nove, giorni sedici di reclusione per il reato sub 1, aumentata di anni uno, mesi due di reclusione per i reati sub 2, aumentata di anni uno di reclusione per i reati sub 3. 2. Denuncia il ricorrente vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, una volta determinata la pena base, avrebbe disposto aumenti di pena per i reati sub 2 e 3 di gran lunga superiori a quelli richiesti dalla difesa, senza offrire alcun valido ragionamento in merito alla trasposizione nel caso concreto di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. In particolare, il ricorrente ritiene che il giudice di merito abbia previsto aumenti di

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