Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2023, n. 11144
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Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da C F, nato a Galatina il 05/07/1975 avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere O D G;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bergamo confermava la condanna per peculato (art. 314 cod. pen.) di F C, in servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, per essersi appropriato di due monili di valore rinvenuti in un'abitazione presso la quale era in corso una perquisizione giudiziaria. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso F C che, per il tramite del suo difensore, avvocato Eugenio G.M. Sarai, articola i seguenti quattro motivi di ricorso. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, con riferimento alla condotta appropriativa. La perquisizione nell'abitazione di Z è cominciata alle 6,15 del mattino del giorno 17 aprile 2013 e si è protratta fino alle ore 9,00. Di conseguenza, risultando l'imputato impegnato in altra perquisizione in diverso Comune dalle 5,45 alle 6,30 dello stesso giorno, quest'ultimo sarebbe sopravvenuto nell'abitazione di Z ben tre ore dopo l'inizio della perquisizione, senza che alcuno avesse notato durante questo tempo i gioielli. Se ne sarebbe inoltre impossessato, ancora non visto da alcuno, nonostante la presenza di un gran numero di forze dell'ordine in un appartamento di piccola metratura (60 mq). 2.2. Vizio di motivazione in rapporto alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, con riferimento all'uso della sua macchina personale, il giorno successivo. Secondo la ricostruzione accusatoria, il giorno successivo C si sarebbe recato da un copra-oro per vedere i monili, a bordo della sua auto personale. Questo assunto contrasta con quanto riportato nel registro-presenza firmato dal comandante della caserma, da cui si evince che il pomeriggio del giorno 18 l'imputato usò l'auto di servizio. D'altronde, quella personale di C era inutilizzabile perché da tempo guasta. 2.3. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, con riferimento agli oggetti materiali dell'appropriazione, non essendoci corrispondenza tra la descrizione dei gioielli fatta dalla persona offesa e quella contenuta nel registro del compra- Oro.
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