Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/08/2020, n. 18025
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20191-2019 R.G. proposto da: COSTANZO PICCINANO MADDALENA in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della SOCIETÀ' AGRICOLA SEMPLICE BALZITTI, GERMANA' MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato W G;- ricorrenti -Contro LONGHITANO ROSALIA DONATELLA, CATANIA ANGELO, CONTI TAGUALI GIUSEPPE;- intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 29/05/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. P P;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P, che rimette gli atti alla Corte di Cassazione, sezione Sesta Civile, sollecitando la trasmissione, da parte del Tribunale di Catania, della comparsa di costituzione e risposta del convenuto G C T. Ric. 2019 n. 20191 sez. M3 - ud. 16-07-2020 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che M C P e M G, hanno proposto regolamento ex art. 42, cod. proc. civ., avverso un'ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha declinato la propria competenza, in favore di quella della Sezione Agraria dello stesso Ufficio, pronunciando su domanda di riscatto agrario;ha rilevato il Tribunale che parte acquirente convenuta, tra le proprie difese, ha contestato il titolo di affittuario e coltivatore diretto posto da parte attrice a fondamento della domanda in parola;i ricorrenti deducono, in contrario, che, nelle controversie in tema di prelazione e riscatto agrario, la competenza della sezione specializzata si radica solo quando sia stato chiesto, con efficacia di giudicato, l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di un contratto agrario, come nel caso non avvenuto;Rilevato che la censura è fondata;come emerge dagli atti, sia i convenuti che i chiamati in causa, venditori, hanno negato l'esistenza dei requisiti per l'esercizio della prelazione agraria, senza formulare domanda riconvenzionale per la pronuncia, con efficacia di giudicato, dell'inesistenza del rapporto agrario;la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ribadire che le controversie in materia di riscatto di fondo rustico da parte dell'affittuario coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non rientrano tra quelle devolute alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate Agrarie a norma dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, ma appartengono alla competenza del giudice ordinario, non implicando l'applicazione di norme sul rapporto agrario, la cui RG n 20191 del 2019 1 Yi Cons rel. a orreca esistenza è solo uno dei presupposti dell'operatività dell'istituto, che, al pari degli altri, può come tale costituire oggetto di accertamento "incidenter tantum" da parte dello stesso giudice non specializzato, salvo che sia stato richiesto l'accertamento, con valore di giudicato, dell'esistenza o inesistenza del contratto agrario (Cass., 27/09/2011, n. 19748, Cass., 17/12/2018, n. 32639, pag. 3);nella fattispecie non risulta tale pretesa riconvenzionale, ma solo la richiesta, sul punto, di accertamenti incidentali;anche i terzi chiamati hanno formulato le loro conclusioni, al riguardo, nel senso di accertamenti preliminari (di merito), funzionali alla richiesta, nel merito, di rigetto (per infondatezza o per intervenuta decadenza);ne consegue la competenza del Tribunale ordinario di Catania;non deve disporsi sulle spese richiesteesplicitamente solo in caso di resistenza;
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