Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2009, n. 15846
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A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge n. 448 del 2001), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale, deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, con la conseguente devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria.
Sul provvedimento
Testo completo
ESENTE REPISTRAZIONE ESENTERVIL ESENTE DO 15846/09 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. n. 21039/08 SEZIONI UNITE CIVILI composta dagli ill.mi sigg. magistrati Cron. 15846 Doll. V C Primo Presidente Rep. Dott. S M Pres. di Sezionc Pres. di Sezione Do1.1. E P Consigliere Dott. A MITIERI Cons. Relatore Dott. Michele D' ALONZO Consigliere Dott. F M F Consigliere Ud. 26 maggio 2009 Dott. P P Consigliere Dott. A S Dott. A N Consigliere OGGETTO COMMISSIONE ha pronunciato la seguente TRIBUTARIA REGIONALE Irrogazione sanzione am- SENTENZA ministrativa per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie: sul ricorso proposto GIURISDIZIONE DALLA s.a.s. "LITTLE BAR" di R Ver &C., con sede in Rimini al Viale Regina Margherita n. 121, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domici- liata in Roma alla Via Cicerone n. 44 ("recapito del se- condo") insieme con gli avv. C S e Paolo SANTORO (del Foro di Rimini) che la rappresentano o di- 627 Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 21039/08 - 1/11 - fendono in forza della procura speciale rilasciata in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO 1' Ufficio di Rimini dell' Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore INTIMATO AVVERSO la sentenza n. 41/02/07 depositata il giorno 11 giugno 2007 dalla Commissione Tributaria Regionale dell' Emilia Romagna. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 maggio 2009 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio MARTONE, il quale ha concluso per declaratoria della 1' accoglimento del ricorso, con giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato all' Ufficio di Rimini dell' Agenzia delle Entrate il 25 luglio 2008 (depositato, a mezzo del servizio postale, con plico spedito il 14 ago- sto 2008), la s.a.s. "LITTLE BAR" di R Ver C. - premesso di avere impugnato il provvedimento noti- ficato l' undici dicembre 2004 da detto Ufficio, di ir- rogazione delle «sanzioni di cui all' art. 3, comma 3, del DL 12/2002 convertito con legge 73/2002 in rela- Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 21039/08 - 2/11 - zione a preteso rapporto di lavoro irregolare» por duc lavoratrici -, in forza di TRE motivi, chiedeva di cas- sare (con refusione delle «spesc dei tre gradi del giu- dizio») la sentenza n. 41/02/07 depositata il giorno 11 giugno 2007 con cui la Commissione Tributaria Regionale dell' Emilia Romagna aveva rigettato il suo appello av- verso la decisione (77/01/06) della Commissione Tributa- ria Provinciale di Rimini che, in parziale accoglimento del suo ricorso, aveva dichiarato doversi commisurare la sanzione detta solo al periodo dal primo maggio al 20 luglio 2003. T,' intimato Ufficio localc dell' Agenzia delle En- trate non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza gravata, la Commissione Tributa- ria Regionale ha disatteso l' appello della società af- formando: «in mancanza di una prova diversa fornita dal da- tore di lavoro», «bene» ha fatto il giudicc di primo grado, «data la stagionalità dell' attività del bar», a «ritenerc plausibile» la durata del rapporto di lavoro dal primo maggio al 28 luglio 2003; «nessun rilievo assumono in sede tributaria le dichiarazioni fatte dai lavoratori non valendo nel campo tributario la prova testimoniale». Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 21039/08 - 3/11 - 2. Con il primo motivo di ricorso la s.n.c. "Little Bar di R Ver &C." ricordato che: (a) essa aveva sollevato «eccezione di illegittimità costituzio- nalc»>dell' art. 3, terzo comma, DL n. 12 del 2003, in primo grado, «per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost.>>, e, in appello, anche per violazione dell' art. 102 Cost.%;B (b) la Corte Costituzionale (sentenza n. 64 del 14 marzo 2008: recte, 14 maggio 2008 II. 130) aveva "I' illegittimità costituzionale dell' art.dichiarato 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui at- tribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici fi- nanziari, anche laddove esso conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria" chiede la cassazione della decisione impugnata (1) adducendo che «per effetto della suddetta sen- tenza della Corte Costituzionale le Commissioni Tributa- rie risultano carenti di giurisdizione in ordine all' irrogazione delle sanzioni previste dall' art. 3, comma 3, del DL n. 12 del 2002» per cui la sentenza impugnata è «nulla e/o di nessun effetto giuridico in quanto pro- nunciata da giudice carente di giurisdizione», e (2) formulando il seguente quesito di diritto: Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 21039/08 - 4/11 - ! "vero che in conseguenza della dichiarazione di in- costituzionalità dell' art. 2, comma 1, del DL 31 dicem- attribuisce allabre 1992 17. 546, nella parte in cui giurisdizione tributaria lc controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria, la sentenza pronunciata dal giudice tributario in merito ad una controversia a- vente ad oggetto l' irrogazione di sanzione prevista dall' art. 3, comma 3, del DL n. 12 del 2002, sia nulla e/o inefficace". 3. Il motivo deve essere accolto perché fondato. A. In via preliminare va evidenziata 1' ammissibi- lità della questione di carenza di giurisdizione del giudice tributario a conoscere della presente controver- sia avente ad oggetto l' impugnazione del provvedimen- emesso dal competente Ufficio dell' Agenzia delle to, Entrate, di irrogazione di sanzioni per "1' impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dallo scritture o altra documentazione obbligatorie" previsto dal terzo Comma dell' art. 3 DL n. 12 del 22 febbraio 2002, introdotto dalla legge n. 73 del 23 aprile 2002, di conversione -, sollevata con il primo motivo di ricorso, atteso che, como si evince univocamente dalla lettura dei conferenti (ricorso di primo grado e atto di appello) dellaatti società il cui diretto esame è consentito a questa Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n 21039/08 - 5/11 - Corte dalla natura del vizio - la società ha sempre contestato detta giurisdizione avendo sottoposto ad en trambi i giudici tributati di merito le ragioni di non manifesta infondatezza della norma per assunto contrasto della stessa, in particolare (nell' atto di appello), art. 25 Cost., sub specie di(a) con ין "sottrazione" al giudice naturale "precostituito della controversia per legge", individuato nel tribunale in funzione di giudice del lavoro, e (b) con l' art. 102 Cost. per ave- re "il legislatore allargato la giurisdizione" del "giudice speciale" (id est, tributario) "oltre i limiti intrinseci della originaria giurisdizione, tributaria appunto, demandandogli la cognizione di controversie che nulla hanno a che fare con il sistema tributario". Per effetto di tali prospettate illegittimità Co- siccome tese, nella sostanza, a far rile- stituzionali vare la carenza di giurisdizione del giudice tributario e ad affermare quella del giudice ordinario (segnatamen- te del tribunale in funzione di giudice del lavoro, come per le ordinarie controversie in materia di previdenza obbligatoria) -, quindi, non si è verificato quel giudi- cato implicito in ordine alla propria giurisdizione sostanzialmente affermata dalla Commissione Tributaria Regionale laddove ha negato ingresso alle eccezioni di da incostituzionalità delineate dalla parte privata considerare, altrimenti (cfr., Cass., un.: 9 ottobre Corte Suprema di Cassazione sezioni unite civili R.G. n. 21039/08 - 6/11 - 2008 n. 24883;2 dicembre 2008 n. 28545;30 marzo 2009 n. 7581), ostativo alla deducibilità, innanzi a questo giudice di legittimità, della carenza di giurisdizione del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. B. Nel merito, la questione relativa a tale carenza si rivela fondata perché la Corte Costituzionale preso atto della interpretazione del primo comma dell' 2 D. Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (come sostituito dall' art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448), per il quale appartengono alla giurisdizione tributaria " le sanzioni ammi tutte le controversie aventi ad oggetto... nistrative, comunque irrogate da uffici finanziari ...", a- doltata da queste sezioni unite (ordinanze 10 febbraio 2006 0. 2888 e 11 febbraio 2008 n. 3144), secondo cui (excerpta dalla prima), pur non potendosi "certamente" riconoscersi "natura tributaria" alla "disposizione in tema di registrazione dei lavoratori occupati" ("e ciò in considerazione delle più generali finalità perseguito con i provvedimenti volti a favorire l' emersione del lavoro irregolare, cui l' obbligo di registrazione dei lavoratori impiegati è legato da rapporto di strumenta- lità"), "la sanzione amministrativa" di cui al terzo comma dell' art. 3 DL n. 12 del 2002 (convertito in leg go n. 73 del 2002), "sebbene non correlata al mancato pagamento o all' inosservanza di un obbligo tributario", "si aggiungo al sistema sanzionatorio contenuto nel Corte Suprema di Cassazione sezion unite civili - R.G. n. 21039/08 - 7/11 - D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473" e pertanto "in relazione a tale sanzione sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, dal momento che, ai sensi dell' art. 3, comma 4, D.L. n. 12, sopra riportato, com- petente ad irrogare la sanzione è l' Agenzia delle en- trate e viene perciò in considerazione la specifica pre- visione di competenza del giudico tributario per le san- zioni amministrative, comunque irrogate da uffici finan- ziari, come recata dal novellato art. 12 D.Lgs. n. 546 con sentenza 11 maggio 2008 n. 130 ha di- del 1992" chiarato la "illegittimità costituzionale dell' art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (...), nella parte in cui attribuisce alla giurisdi- zione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non a- vonti natura tributaria". Di conseguenza, per effetto di tale declaratoria, deve affermarsi che la giurisdizione a conoscere delle "controversie", quale quella in esame, "relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari" appar- tiene al giudice ordinario, e non già a quello tributa- rio, perché quelle sanzioni conseguono "alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria". C. L' accoglimento del primo motivo di ricorso per 1' accertato difetto di giurisdizione del giudice tribu- Corte Supremna di Cassazione - sezioni unite civili -R.G. n. 21039/08 - 8/11 - tario a conoscere della controversia importa la necessa- ria automatica caducazione di tutte le statuizioni in cssa contenute e, quindi, l' assorbimento (por carenza di oggetto) delle doglianze (1) "assoluta omessa moti- vazione circa il punto decisivo della controversia rela- tivo alla nullità dell' atto impugnato per difetto di motivazione in relazione all' art. 360 n. 5 c.p.c. non- ché all' art. 360 n. 4 c.p.c.", compendiata nei seguenti quesiti di diritto: (a) "vero che la mancata indicazione in un atto dell' amministrazione finanziaria delle moda- Tità di calcolo per la determinazione della sanzione ir rogata comporta la violazione dell' art. 3 legge 241/90 e dell' art. 7 statuto del contribuente e da tale viola zione conseque la nullità dell' atto medesimo";(b) "ve- ro che la mancata motivazione da parte del giudice adito in ordine ad uno specifico motivo di appello (... manca indicazione in un atto dell' amministrazione finan ta ziaria delle sanzioni irrogate) comporta omessa motiva- zione circa un punto decisivo della controversia con conseguente nullità della sentenza impugnata";(2) "vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c. anche con riferimento all' art. 24 II comma della Costituzione, in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c.", sintetizzata nel quesito: "vero che gli ac- certamenti contenuti in un verbale ispettivo, da considerarsi atto pubblico, anche qualora siano fondati Corte Suprema di Cassazione sezioni unite civil - R.G. n. 21039/08 - 9/11 - solo sulle dichiarazioni rese dai lavoratori, costitui- scono piena prova, o comunque costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti, e lo sono o per l' intero accertamento, o non lo sono per nulla, ed a maggior ra gione lo devono essere quando il datore di lavoro abbia fatto acquiescenza senza riserve, rondendo pertanto il verbale inoppugnabile" svolte dalla ricorrente contro - quelle statuizioni negli altri due motivi di gravame. D. T₁,' accertata carenza di giurisdizione del giudi- ce tributario che la ha pronunciata determina la neces- sità di cassare la decisione impugnata e in applica- - zione del principio affermato da queste sezioni unite sentenza 22 febbraio 2007 n. 4109 (ribadito da nclla Cass., un., 4 giugno 2007 n. 13048) secondo cui, rica- vandosi dalla "chiara enunciazione della norma dell' univocamente che la art. 382 c.p.c., comma 3, senza rinvio non deve avvenire pronuncia di cassazione in tutte le ipotesi in cui questo giudice di legittimità stabilisce che la sentenza impugnata è stata emessa da un giudice sfornito di giurisdizione, ma solo in quei casi in cui, affermando che né il giudice che detta sen- tenza ha emesso né alcun altro giudice è fornito di giu- risdizione" (quindi, in "ipotesi di improponibilità as soluta della domanda sia innanzi al giudice ordinario che al giudice speciale"), "è stato dato ingresso nell' ordinamento processuale al principio della traslatio iu- Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite chvili - R.G. n. 21039/08 - 10/11 - dicii dal giudice ordinario al giudice speciale, e vice versa, in caso di pronuncia sulla giurisdizione" - di rimettere le parti innanzi al giudice ordinario territo- rialmente competente. 4. La sopravvenienza, rispetto alla sentenza impu- della declaratoria di incostituzionalità della gnata, norma regolatrice della giurisdizione in base alla quale è stata decisa la controversia consiglia la totale com- ponsazione tra le parti delle spese processuali dell' intero giudizio ai sensi dell' art. 92, secondo comma, c.p.c.