Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2009, n. 15846
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A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge n. 448 del 2001), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale, deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, con la conseguente devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria.
Sul provvedimento
Testo completo
ESENTE REPISTRAZIONE ESENTERVIL ESENTE DO 15846/09 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. n. 21039/08 SEZIONI UNITE CIVILI composta dagli ill.mi sigg. magistrati Cron. 15846 Doll. V C Primo Presidente Rep. Dott. S M Pres. di Sezionc Pres. di Sezione Do1.1. E P Consigliere Dott. A MITIERI Cons. Relatore Dott. Michele D' ALONZO Consigliere Dott. F M F Consigliere Ud. 26 maggio 2009 Dott. P P Consigliere Dott. A S Dott. A N Consigliere OGGETTO COMMISSIONE ha pronunciato la seguente TRIBUTARIA REGIONALE Irrogazione sanzione am- SENTENZA ministrativa per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie: sul ricorso proposto GIURISDIZIONE DALLA s.a.s. "LITTLE BAR" di R Ver & C., con sede in Rimini al Viale Regina Margherita n. 121, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domici- liata in Roma alla Via Cicerone n. 44 ("recapito del se- condo") insieme con gli avv. C S e Paolo SANTORO (del Foro di Rimini) che la rappresentano o di- 627 Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 21039/08 - 1/11 - fendono in forza della procura speciale rilasciata in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO 1' Ufficio di Rimini dell' Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore INTIMATO AVVERSO la sentenza n. 41/02/07 depositata il giorno 11 giugno 2007 dalla Commissione Tributaria Regionale dell' Emilia Romagna. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 maggio 2009 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio MARTONE, il quale ha concluso per declaratoria della 1' accoglimento del ricorso, con giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato all' Ufficio di Rimini dell' Agenzia delle Entrate il 25 luglio 2008 (depositato, a mezzo del servizio postale, con plico spedito il 14 ago- sto 2008), la s.a.s. "LITTLE BAR" di R Ver C. - premesso di avere impugnato il provvedimento noti- ficato l' undici dicembre 2004 da detto Ufficio, di ir- rogazione delle «sanzioni di cui all' art. 3, comma 3, del DL 12/2002 convertito con legge 73/2002 in rela- Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 21039/08 - 2/11 - zione a preteso rapporto di lavoro irregolare» por duc lavoratrici -, in forza di TRE motivi, chiedeva di cas- sare (con refusione delle «spesc dei tre gradi del giu- dizio») la sentenza n. 41/02/07 depositata il giorno 11 giugno 2007 con cui la Commissione Tributaria Regionale dell' Emilia Romagna aveva rigettato il suo appello av- verso la decisione (77/01/06) della Commissione Tributa- ria Provinciale di Rimini che, in parziale accoglimento del suo ricorso, aveva dichiarato doversi commisurare la sanzione detta solo al periodo dal primo maggio al 20 luglio 2003. T,' intimato Ufficio localc dell' Agenzia delle En- trate non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza gravata, la Commissione Tributa- ria Regionale ha disatteso l' appello della società af- formando: «in mancanza di una prova diversa fornita dal da- tore di lavoro», «bene» ha fatto il giudicc di primo grado, «data la stagionalità dell' attività del bar», a «ritenerc plausibile» la durata del rapporto di lavoro dal primo maggio al 28 luglio 2003;
«nessun rilievo assumono in sede tributaria le dichiarazioni fatte dai lavoratori non valendo nel campo tributario la prova testimoniale». Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 21039/08 - 3/11 - 2. Con il primo motivo di ricorso la s.n.c. "Little Bar di R Ver & C." ricordato che: (a) essa aveva sollevato «eccezione di illegittimità costituzio- nalc»> dell' art. 3, terzo comma, DL n. 12 del 2003, in primo grado, «per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost.>>, e, in appello, anche per violazione dell' art. 102 Cost.%;B (b) la Corte Costituzionale (sentenza n. 64 del 14 marzo 2008: recte, 14 maggio 2008 II. 130) aveva "I' illegittimità costituzionale dell' art.dichiarato 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui at- tribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici fi- nanziari, anche laddove esso conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria" chiede la cassazione della decisione impugnata (1) adducendo che «per effetto della suddetta sen- tenza della Corte Costituzionale le Commissioni Tributa- rie risultano carenti di giurisdizione in ordine all' irrogazione delle sanzioni previste dall' art. 3, comma 3, del DL n. 12 del 2002» per cui la sentenza impugnata è «nulla e/o di nessun effetto giuridico in quanto pro- nunciata da giudice carente di giurisdizione», e (2) formulando il seguente quesito di diritto: Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 21039/08 - 4/11 - ! "vero che in conseguenza della dichiarazione di in- costituzionalità dell' art. 2, comma 1, del DL 31 dicem- attribuisce allabre 1992 17. 546, nella parte in cui giurisdizione tributaria lc controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da