Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/02/2018, n. 07080

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/02/2018, n. 07080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07080
Data del deposito : 14 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO PASQUALE nato il 26/07/1965 a NAPOLI avverso la sentenza del 13/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
k

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La

CORTE

Al3PELLO di NAPOLI, con sentenza in data 13/10/2015, conferma\/a la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 11/05/2011, nei confronti di DI DONATO PASQUALE in relazione al reato di cui all' art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cp. Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;
tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Infatti, la Corte di Appello, con insindacabile giudizio di merito, ha escluso che il ciclomotore ricettato fosse di scarso valore economico, aggiungendo a questa già troncante valutazione la circostanza che il ricorrente vantasse un precedente penale specifico che impediva di ritenere il fatto particolarmente tenue (sul punto, sez.2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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