Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 45850

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Sentenza
15 settembre 2023
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15 settembre 2023

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Massime2

Il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non ha effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, avente ad oggetto gli stessi beni ed in danno della medesima persona, nel quale siano dedotti fatti nuovi o siano valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando solo l'onere di una più rigorosa motivazione circa la sussistenza dei presupposti del provvedimento.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 45850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45850
Data del deposito : 15 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

45850-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2174/2023 LUCIANO IMPERIALI -Presidente UP 15/09/2023- ANNA RI DE SANTIS R.G.N. 3711/2023 DONATO D'AURIA GIOVANNI ARIOLLI Relatore MARZIA MINUTILLO TURTUR ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL SC nato a [...] il [...] D'MB LA nato a [...] il [...] TO SC nato a [...] il [...] AN RO nato a [...] il [...] AC MM nato a [...] il [...] IC RI nato a [...] il [...] RR ME nato a [...] il [...] TI GI nato a [...] il [...] DI SO TO nato a [...] il [...] TR IO nato a [...] il [...] LI TO nato a [...] il [...] CH LA nato a [...] il [...] IC LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di CH LA, EL SC, D'MB LA, TO SC, AN RO, AC MM, IC RI, IC LA, TI GI, TR IO, LI TO;
conclude per l'accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di DI SO TO;
conclude per l'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso relativo alla confisca proposto nell'interesse di RR ME e conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca. uditi i difensori L'avvocato QUARTA RAFFAELE del foro di BARI in difesa di RR ME, l'avvocato MALCANGI MARIO del foro di TRANI in difesa di TO SC, l'avvocato BUQUICCHIO GI del foro di BARI in difesa di AN RO, l'avvocato GIULITTO GI del foro di BARI in difesa di D'MB LA, IC RI e LI TO, l'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di DI SO TO e di LI TO, insistono per l'accoglimento dei ricorsi. 4 bis RITENUTO IN FATTO 1. Gli imputati di seguito indicati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21/07-5/09/2022 che, parziale riforma di quella del Tribunale di Bari ha, per un verso, rideterminato per la gran parte dei ricorrenti le pene inflitte dal primo giudice e, per altri, ne ha confermato le statuizioni. Al fine di meglio comprendere i motivi di ricorso è utile premettere i capi di imputazione per cui sono intervenute le condanne, sebbene per alcuni imputati siano state poi escluse già dal primo giudice alcune o tutte le circostanze aggravanti: 1) artt. 110, 513-bis e 416-bis.1 cod. pen.; 3) artt. 110, 629, comma 2, in relaz. all'art. 628, comma 3, n. 1, n. 3 e n.

3-bis e 416-bis.1 cod. pen.; 7) art. 629, comma 2, in relaz. all'art. 628, commi 3, n. 1, n. 3, n.

3-bis e 416-bis. 1 cod. pen;
8) art. 629, comma 2, in relaz. all'art. 628, commi 3, n. 1, n. 3, n.

3- bis e 416-bis. 1 cod. pen;
27) artt. 81, 644, comma 5, n. 4 e 416-bis. 1 cod. pen.; 30) artt. 81, 644, comma 5, n. 4 e 416-bis.1 cod. pen. I motivi oggetto dei ricorsi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO IS CO [capo 1) della rubrica, in riforma ridotta la pena].

1. Erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e mancanza di motivazione in relazione all'entità dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato, rinvenendosi a pag. 11 e 12 della sentenza impugnata la specifica indicazione delle rationes che hanno determinato il giudice del merito a discostarsi dal minimo edittale e ad apportare l'aumento per la circostanza aggravante speciale, in ragione di pertinenti indici di disvalore legati tanto alle modalità della condotta, al contesto ambientale di riferimento e al peso assunto dal precedente specifico annoverato dall'imputato. AC GG [capi 1) e 8), per come già riqualificato ex artt. 56-629 e 416-bis.1 cod. pen., in riforma, trasmissione degli atti ex art. 521 cod. proc. pen. quanto al capo 1) e riduzione della pena per il resto].

1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533, 546 e 125 cod. proc. pen. La censura investe la prova relativa all'affermazione di responsabilità che la Corte di merito aveva tratto da una lettura del contenuto di alcune intercettazioni che vedevano come interlocutore il ricorrente (indicate nel ricorso), le quali 2 consentivano di giungere a conclusioni differenti, ovvero di escludere l'ipotizzato tentativo di estorsione, ricorrendo ad una motivazione illogica per disattendere la prospettata distonia favorevole all'imputato. In particolare, si era disatteso il significato favorevole al ricorrente tratto dalle conversazioni intervenute tra la presunta p.o. ed il D'OG IO, da cui emergeva l'assenza di costrizione e l'iniziativa lecita assunta dall'imputato nel proporre l'installazione delle slot machine nel locale della p.o. Privi dei necessari riscontri probatori erano i tentativi svolti dalla sentenza impugnata per svilire la portata favorevole del compendio. Così il riferimento all'espressione «sono venuto corretto» che la p.o. riferisce al D'OG in ordine a quanto gli avrebbe riferito l'imputato in occasione della visita per l'installazione delle slots machine, era stata svilita sulla scorta di un placet preventivo che il ricorrente avrebbe ricevuto dal D'OG, reo di detenere una posizione predominante notoriamente acquisita nel settore. Parimenti, la frase «puoi stare tranquillo in tutti i sensi» che il ricorrente avrebbe profferito alla p.o., non doveva ricondursi alla protezione conseguente alla implicita minaccia estorsiva, ma, per come la stessa p.o. aveva precisato al processo, si trattava di un'assicurazione sulla proficua gestione del servizio, con particolare riguardo alla manutenzione delle macchinette che gli sarebbe stata assicurata in caso di sostituzione di quelle presenti con quelle proposte dal ricorrente. Infine, l'espressione rivolta dalla p.o. al D'OG «è un discorso che non mi è piaciuto, hai capito?» lungi dal denotare uno stato di timore e preoccupazione della p.o. rispetto all'accaduto, andava riferita al tema generale relativo alla convenienza economica dell'affare che gli aveva proposto il ricorrente, il quale non gli riservava migliori condizioni economiche rispetto a quelle relative alle macchinette già installate nel suo esercizio (perché egli intendeva "portare il pane a casa").

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Anzitutto va ribadito che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, rv. 257784; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - - 01). Va, pertanto, escluso che la Corte di legittimità possa sostituire la sua interpretazione del dato ricavato dalle intercettazioni a quella del giudice del merito ovvero stabilire se l'interpretazione alternativa prospettata dalla difesa sia dotata di maggiore plausibilità, altrimenti trasformandosi la natura la fase di legittimità in giudizio di merito. Di conseguenza, la verifica del denunciato vizio di 3 motivazione va necessariamente condotta in relazione alla tenuta logica delle argomentazioni spese dal giudice del merito a conferma della sua valutazione. Ciò premesso, la natura estorsiva della richiesta avanzata dal ricorrente alla p.o. di sostituire alcune macchinette presenti nel suo locale con altre riferibili all'imprenditore e coimputato D'OG di cui l'imputato si faceva "portatore", è stata ricavata ricostruendo le fasi antecedenti e successive alla "proposta" che l'imputato ebbe a rivolgere all'esercente. In particolare, si è evidenziato come la visita del ricorrente all'esercente fosse stata preannunciata al D'OG AR (detto IO), il quale è indicato come un imprenditore nel settore degli apparecchi da gioco che è riuscito a collocare le sue macchinette in territorio barese non tanto (o solo) per la sua capacità imprenditoriali, bensì avvalendosi del prestigio criminale del proprio zio, esponente storico di un clan di stampo mafioso e detenuto al 41-bis, nonché di un accordo raggiunto con esponenti dei diversi clan operanti in quel territorio, così ottenendo la possibilità di installare, nei quartieri costituenti rispettive zone di influenza delle predette associazioni criminali, i congegni da egli forniti. E lo stesso D'BR, infatti, contattato dall'esercente (Italiano VI) il giorno dopo la visita ricevuta dal ricorrente, che conferma come l'imputato sta collaborando con lui ("lui sta collaborando con me in poche parole") (vedi pag. 87). Pertanto, l'argomento iniziale speso dalla Corte di merito secondo cui il ricorrente avrebbe quantomeno avuto una sorta di placet del D'BR - il quale si precisa nulla obiettò all'osservazione dello stesso imputato che disse apertamente alla p.o. che il D'OG stava "in mezzo". non sconta alcuna - illogicità. Del resto, che il ricorrente fosse legato al D'OG viene avvalorato dalla sentenza impugnata non solo con riferimenti al contenuto di altre intercettazioni pure passate in rassegna e non oggetto di specifica doglianza, ma confermato anche dallo stesso ZO NE, poi pentitosi, il quale, pur escludendo che l'imputato facesse parte del suo clan, ne evidenzia il collegamento con il D'OG, tanto che proprio al AC se ne deve la conoscenza e i successivi contatti al fine di dirimere le questioni che l'NE, da poco scarcerato, aveva "in sospeso" con il D'OG avendo l'imprenditore nelle more aperto una sala slot nella sua zona e, dunque, fosse tenuto a corrispondere una tangente ("un pensiero")(vedi pag. 7 e ss.). La circostanza, pertanto, che il D'OG "stesse in mezzo" spiega la ragione per cui l'esercente, dopo aver ricevuto la

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