Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/11/2021, n. 32418

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/11/2021, n. 32418
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32418
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13436-2020 proposto da: V S, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO

82, presso lo studio dell'avvocato A A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI, 25, presso la propria sede;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 185/2019 della CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA di ROMA, depositata il 12/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le memorie del ricorrente

FATTI DI CAUSA

1. La prima sezione della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale centrale di appello - con la sentenza n. 185 del 12 settembre 2019 ha rigettato l'appello proposto da V S averso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 147/2017/R, con la condanna dell'appellante al pagamento in favore della sezione di Tiro a Segno Nazionale di Fidenza e della Unione Italiana Tiro a Segno della complessiva somma di C 183.893,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il giudizio scaturiva dal fatto che si era ritenuto che il V, quale presidente p.t. della sezione del Tiro a Segno Nazionale (TSN) di Fidenza, aveva posto in essere una serie di condotte appropriative e distrattive di somme di denaro di pertinenza dell'ente, con conseguente pregiudizio delle finalità pubbliche. Per quanto rileva in questa sede, il giudice di appello ha disatteso il motivo con il quale si contestava il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, rilevando che, per effetto delle previsioni di cui al RD n. 2051/1932, le sezioni di TSN hanno poteri prevalentemente pubblicistici e personalità giuridica di diritto pubblico. Ric. 2020 n. 13436 sez. SU - ud. 12-10-2021 -2- Infatti, non solo svolgono la loro attività in raccordo con i competenti organi della PS, assicurando una indispensabile funzione addestrativa e certificativa in materia di uso legittimo delle armi, ma gestiscono anche le loro funzioni, pur essendo enti di tipo associativo, sotto la vigilanza ed il controllo, oltre che del Ministero dell'Interno, anche degli organi centrali e periferici dell'Unione Italiana Tiro a Segno, da cui ricevono direttive di coordinamento ed a cui devono rendere conto, sia delle attività amministrative ad esse intestate, sia della gestione delle entrate associative. Poiché queste ultime sono destinate a finanziare la realizzazione degli scopi che muovono l'intero assetto operativo delle sezioni, la loro gestione inerisce all'esercizio di una funzione pubblica e può dar vita ad un danno pubblico azionabile dinanzi al giudice contabile, ove formino oggetto di esborsi non giustificati, senza che rilevi l'incerta riferibilità a tipiche funzioni pubbliche, delle spese disposte senza una formale giustificazione. Il carattere pubblico di tali risorse discende dal solo fatto di essere finalizzate all'attuazione di fini preminentemente pubblici, con la conseguenza che in ogni caso in cui non sia dato rinvenire un utilizzo conforme a tali finalità, si configura un'ipotesi di danno ingiusto giustiziabile dinanzi al giudice contabile. Quanto al merito, il giudice di appello riteneva prive di fondamento le varie deduzioni difensive del V, di cui confermava la condanna al ristoro del danno erariale.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso V S sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. Ric. 2020 n. 13436 sez. SU - ud. 12-10-2021-3-

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso denuncia il difetto di giurisdizione del giudice contabile per violazione e/o falsa applicazione dell'art.103 Cost. e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 174/2016, con violazione e falsa applicazione dell'art. 61 del DPR n. 90/2010. Si deduce che l'art. 61 citato prevede che l'attività svolta dalle sezioni di TSN, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato, il che induce a ritenere che si tratti di associazioni sportive dilettantistiche di diritto privato. La sentenza gravata ha erroneamente ritenuto che tutte le entrate delle sezioni di TSN abbiano connotazione pubblicistica, essendo invece necessario distinguere tra le attività attribuite dala legge con espresse finalità di interesse pubblico ed attività afferenti a qualsiasi disciplina sportiva, connotate invece da tratti privatistici. Non è quindi possibile correlare le singole appropriazioni e distrazioni necessariamente ad un danno erariale, in mancanza della prova che le sottrazioni di denaro abbiano effettivamente pregiudicato le funzioni di rilievo pubblico.

2. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha in passato affermato che le Sezioni comunali della Unione Italiana di tiro a segno, al pari di tale Unione, di cui costituiscono parte integrante, hanno la qualità di enti pubblici non economici, operando con strumenti autoritativi e per finalità di ordine generale, e sono rimaste in vita, con detta qualità, anche dopo il riordino degli enti pubblici previsto dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 (alla luce delle disposizioni dell'art. 31 della legge 18 aprile 1975 n. 110, sul controllo delle armi, nonché dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n. 286, sull'iscrizione obbligatoria alle Sezioni Ric. 2020 n. 13436 sez. SU - ud. 12-10-2021-4- medesime). Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di dette Sezioni e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4287 del 20/04/1991;
conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 6319 del 22/06/1990). Si potrebbe però obiettare che la soluzione sia influenzata dal quadro normativo all'epoca vigente, essendosi infatti sostenuto che nel regime anteriore al d.lgs. 23 luglio 1999, n.242 - applicabile "ratione temporis" in forza del principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della normativa esistente al momento del fatto dedotto in giudizio - le federazioni sportive nazionali presentavano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'altro di natura privatistica, attinente alle attività proprie delle federazioni medesime;
spetta, pertanto, alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti di un dipendente di una federazione sportiva a cui venga contestata la sottrazione di denaro destinato, come contributo, alle società affiliate, attenendo la relativa responsabilità allo svolgimento di funzioni pubbliche. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14103 del 20/06/2006;
Cass. S.U. n. 24646/2010). E' pur vero che la successiva giurisprudenza ha poi evidenziato che (Cass. S.U. n. 13619/2012) le federazioni sportive nazionali, già dotate di duplice veste, pubblicistica per le attività svolte quali organi del CONI e privatistica per le attività loro proprie, hanno acquisito la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 242 del 1999, che ha lasciato al CONI poteri di indirizzo e controllo in ragione della "valenza pubblicistica di Ric. 2020 n. 13436 sez. SU - ud. 12-10-2021-5- specifici aspetti" dell'attività sportiva. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno cagionato dagli amministratori al patrimonio di una federazione (nella specie, Federazione italiana hockey e pattinaggio) non è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il rapporto di servizio attinente alle residue funzioni pubblicistiche della federazione non si trasferisce da questa ai suoi amministratori. Tuttavia, e proprio con specifico riferimento alla responsabilità erariale di appartenenti alle federazioni sportive, nella più recente giurisprudenza si è confermata la sussistenza della giurisdizione contabile, ritenendosi non risolutivo il dato rappresentato dala natura privatistica della stesse federazioni quale scaturente dalla riforma del 1999. Cass. S.U. n. 111/2020 ha infatti ravvisato la giurisdizione della Corte dei Conti sull'azione proposta dal pubblico ministero contabile per far valere la responsabilità del segretario generale della Federazione italiana sport equestri (FISE), associata al Coni, per il danno cagionato da spese ingiustificate, osservandosi che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie che sia riconducibile allo schema del rapporto di servizio dei pretesi autori delle condotte contestate, mentre afferisce al merito ogni questione attinente al relativo accertamento. E' pur vero che la F.I.S.E. è soggetto privato, ma è altresì destinataria di contributi finanziari del C.O.N.I., in base all'art.23 comma 2 dello Statuto di tale ente pubblico, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse (segnatamente, promozione dello sport giovanile, preparazione olimpica e attività di alto livello), con la conseguenza che è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo Ric. 2020 n. 13436 sez. SU - ud. 12-10-2021-6- statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n.23897/15). Ne deriva che il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13). Inoltre, poiché la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico «... ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati»;
e ciò in quanto «nello schema sopra delineato, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano, di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati» (Cass. S.U. n.3310/14;
n. 295/13;
n.5019/2010;
n.23332/09;
n.25513/06). In termini analoghi Cass. S.U. n. 8676/2019 ha confermato la giurisdizione del giudice contabile per l'azione promossa nei confronti del presidente della Federazione Italiana Nuoto, per avere duplicato gli oneri posti a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando, da una parte, il finanziamento pubblico attribuito dal MEF alla Federazione e dall'altra, inducendo la Coni Servizi spa a sottoscrivere una Ric. 2020 n. 13436 sez. SU - ud. 12-10-2021 -7- transazione, che prevedeva l'accollo a detta società, ma pur sempre attraverso fondi pubblici provenienti dal Ministero, degli stessi costi. Anche in tale fattispecie si è ritenuta non dirimente la circostanza che la federazione fosse un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, richiamandosi la tesi secondo cui (Cass. S.U. 31/7/2017, n. 18991), in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. Sez. U. ord.03/03/2010, n. 5019), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (conf. Cass. Sez. U. 24/11/2015, n. 23897;
Cass. Sez. U. 25/01/2013, n. 1774). Trattasi quest'ultimo di orientamento che ha ricevuto poi ulteriore conferma, essendosi anche di recente ribadito che in tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24858 del 04/10/2019). Peraltro, e con specifico riferimento alla Unione italiana Tiro a segno, la portata innovativa di cui al D. Lgs. n. 242/1999, deve confrontarsi con la stessa scelta del legislatore che, all'art. 18 co. 6, nel riformare l'architettura della federazioni sportive, ha Ric. 2020 n. 13436 sez. SU - ud. 12-10-2021-8- espressamente affermato che: "Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno". La natura pubblicistica della Unione Italiana Tiro a segno, di cui la sezione della quale era presidente il ricorrente è una articolazione territoriale, trova conferma nella previsione di cui all'art. 59 del DPR n. 90/2010 che precisa che:
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