Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2019, n. 25582

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2019, n. 25582
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25582
Data del deposito : 10 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente SENTENZA sul ricorso 28312-2014 proposto da: A C S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE

8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, DOMENICO DE REO, 2019 MARCO MARAZZA, che la rappresentano e 2513 difendono;

- ricorrente -

contro

VENDITI' PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

9, presso lo studio dell'avvocato E L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M I;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 5235/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/06/2014 R.G.N. 9767/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2019 dal Consigliere Dott. C M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione;
udito l'Avvocato E L. R. Gen. N. 28312/2014

FATTI DI CAUSA

1. P V, assunto dalla Atesia S.p.A., nel periodo 10 settembre 2002 / 30 giugno 2007, con distinti contratti di collaborazione autonoma e continuativa quindi con contratti a progetto, per l'attività di telemarketing operator (inbound e outbound), conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto e la declaratoria di prosecuzione dello stesso in mancanza di qualsiasi atto idoneo a risolverlo e condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro con le mansioni e gli orari svolti nonché al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva riammissione in servizio oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

2. Il Tribunale respingeva la domanda escludendo la asserita natura subordinata del rapporto e la sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare tipico del datore di lavoro e ritenendo la legittimità dei contratti a progetto per conformità ai requisiti di forma prescritti dalla legge.

3. La decisione era in parte riformata dalla Corte d'appello di Roma che dichiarava la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel 3° livello del c.c.n.l. di settore, con decorrenza dal 10 settembre 2002, ordinando il ripristino della funzionalità del rapporto;
condannava, inoltre, Almaviva Contact S.p.A. (incorporante Atesia) al risarcimento del danno in forma ordinaria, oltre accessori. Rilevava la Corte territoriale che i contratti stipulati (di co.co.co .) non contenessero la determinazione dell'oggetto della collaborazione ma solo le mansioni da svolgere e dunque già presentassero, nel loro assetto formale, caratteristiche tipiche dei contratti di lavoro subordinato.R. Gen. N. 28312/2014 Inoltre evidenziava, quanto alla concreta esecuzione della prestazione, che dal complessivo materiale di causa (risultanze degli accertamenti ispettivi e contenuto di verbali di prove orali svolte in giudizi similari ed acquisiti agli atti) fosse emerso, sin dal primo contratto tra le parti, il pieno inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale, l'utilizzo da parte dello stesso degli strumenti e dei mezzi della Atesia S.p.A., la sua sottoposizione al potere organizzativo della società oltre che uno stringente assoggettamento ai poteri di controllo e direttivo realizzato non solo attraverso direttive generiche bensì mediante puntuali ordini di servizio ed interventi dell'assistente di sala che provvedeva a sollecitare il lavoro in caso di code, autorizzava o richiedeva lo straordinario oltre la fascia concordata, controllava il rispetto delle fasce orarie. Rilevava che l'operatore dovesse sottostare a disposizioni 'decisamente invasive' in ordine alle modalità della prestazione e addirittura ai tempi di attesa (non era consentito "mangiare in postazione ... leggere giornali, riviste, libri ... tenere acceso il cellulare, abbandonare oggetti personali sulla postazione per periodi superiori a 20 minuti"), difficilmente conciliabili con un rapporto di lavoro autonomo. Sosteneva che, una volta accertato, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, irrilevante fosse l'astratta previsione di una libertà di presenza e di orario e che si trattava di una libertà 'limitata' visto che sussisteva da un lato l'obbligo di giustificare le assenze superiori a 10 giorni e dall'altro la prestazione non poteva comunque eccedere le 6 ore massime nell'ambito di un turno prestabilito.R. Gen. N. 28312/2014 Riteneva pertanto sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 10 settembre 2002 ed ancora in corso con diritto del V all'inquadramento nel 3° livello del c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione (non essendo emerso che le mansioni svolte dall'appellante fossero connotate dalla caratteristiche richieste per l'inquadramento nel 4° livello) ed al ripristino della funzionalità del rapporto. Escludeva l'applicabilità dell'art. 50 della I. n. 183/2010 (e quindi la possibilità di applicare la misura risarcitoria ridotta prevista da tale norma) ritenendo che l'invito a presentarsi in azienda rivolto dalla società al V il giorno 20 giugno 2007 non potesse integrare una valida proposta di assunzione, non contenendo gli elementi necessari ad identificare il contenuto della prestazione.

4. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale Almaviva Contact S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

5. P V ha resistito con controricorso.

6. La causa, originariamente chiamata all'adunanza camerale del 9 gennaio 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2222 e 2094 cod. civ., dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. nonché degli artt. 61 e ss. e 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 in relazione alla ritenuta sussistenza della prova della natura subordinata del rapporto. Rileva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei contratti a progetto stipulati a decorrere dal 1° ottobre 2005, nei quali erano descritte le modalità dell'impegno del collaboratore e l'ambito del R. Gen. N. 28312/2014 programma entro il quale realizzare, con gli indicati sistemi applicativi, la fase o il programma di lavoro e cioè una determinata campagna, in osservanza di un contratto di appalto per conto di un determinato committente. Sostiene, inoltre, che gli elementi posti dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta subordinazione sono comunque riconducibili ad una forma di coordinamento che connota tipicamente il lavoro autonomo, non essendo l'operato aziendale espressivo di un potere direttivo e disciplinare né sussistendo alcun vincolo personale di soggezione del lavoratore al datore di lavoro.

2. Con il secondo motivo e terzo motivo la società denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Sostiene che la Corte territoriale avrebbe valutato le risultanze istruttorie secondo criteri generali non coerenti con il tipo di attività svolta dal lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro in esame e comunque non avrebbe tenuto conto di risultanze di causa deponenti in senso opposto.

3. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 50 della legge n. 183 del 2010 nonché degli artt. 1223 e 1227 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) ed insufficiente motivazione in relazione alla non configurabilità dell'art. 50 nel caso di specie art. 360, n. 5, cod. proc. civ.). Assume che l'invito a presentarsi in azienda il giorno 16 maggio 2007 andasse letto in uno con il contenuto del telegramma del 28/2/2007 nel quale era stigmatizzato il comportamento da assumere in caso di interesse alla stabilizzazione.R. Gen. N. 28312/2014 Rileva, inoltre, che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di aliunde perceptum ritualmente formulata dalla società in primo grado e richiamata in appello.

4. Il ricorso, nei vari motivi in cui è articolato, non può essere accolto.

5. Va innanzitutto rilevato che assorbente rispetto a parte dei rilievi di cui alla prima censura è la ritenuta sussistenza in fatto di una prestazione di lavoro con le caratteristiche della subordinazione sin dal primo contratto stipulato tra le parti (« [...] ha lavorato in modo continuativo per circa 11 anni con le identiche modalità [...] »).

5.1. Riguardo a tale ratio decidendi (autonoma rispetto alla pur riscontrata inadeguatezza formale dei contratti di collaborazione) va osservato che la denunciata violazione di legge postula l'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina: così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte regolatrice di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunziata (Cass. n. 16038/2013;
Cass. n. 3010/2012;
Cass. n. 12984/2006). Ed allora il motivo che pretenda di desumere tale violazione dall'erronea valutazione del materiale probatorio è già in contrasto con le suddette indicazioni.

5.2. Peraltro, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che R. Gen. N. 28312/2014 rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass.27 luglio 2007, n. 16681;
Cass. 23 giugno 2014, n. 14160).
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