Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2023, n. 10524
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Testo completo
apronunciato l a seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 7084 /201 9 R.G. proposto da : STELLA POLARE s.r.l. in liqu i dazione (già SEA FORTUNE s.r.l.) rappresentatae difesa , come da procura speciale in atti , dall’avv. E C (PEC: enrico.canepa@ordineavvgenova.it ) con domicilio eletto pressol’avv. B Aureli in Roma, via Morricone n. 9;–ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell a Liguria n.963/02/18 depositata il 10 / 07 / 20 1 8 e non notificata ;Oggetto: sanzioni doganali–introduzione nel depositoelocali limitrofi Cons.est. R S - 2 Uditala relazione della causa svolt a all’udienza pubblica del 2 2 / 0 3 /202 3 dalConsigliere R S ;Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale M V che ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso;FATTIDI CAUS A Lasocietà contribuente riceveva tre atti di contestazione (n. 1180, 1177, 1179)delle sanzioni ad essa notificati a seguito di verifica antifrode al deposito doganale nell’ambito della quale era accertata la mancata introduzione fisica di imbarcazioni negli spazi autorizzati a deposito fiscale iva;la circostanza era desunta dall e dichiarazioni di un dipendentedella società e delegato alla partecipazione alle operazioni di verifica e dalla mancata prova della movimentazione in secco dell’imbarcazione oggetto dell’operazione sulle banchine della Compagnia Lavoratori portuali autor izzate quali de positi iva;nel concretol’imbarcazione era ormeggiata presso la banchina della ridetta CompagniaLavoratori portuali con la quale la società contribuente aveva stipulatoun contratto di ormeggio. Nel dettaglio, a seguito dell’emissione deg li avvisi di rettifica per il recuperodei maggiori diritti era emessa anche la conseguente cartella dipagamento, stante la mancata impugnazione degli avvisi. Il ricorso avversola cartella e gli atti presupposti era rigettato dalla CTP;la CTR confermava tale statuizione;la pronuncia di appello era oggetto di ricorsoa questa Corte, iscritto al n.r.g. 1113/2013. Inrelazione ai ridetti avvisi di accertamento, era notificato altro atto di contestazione delle sanzi oni, pure esso oggetto di ricorso. La CTP accoglieval’impugnazione;su appello dell’Ufficio la CTR con la sentenza n.633/01/2018 – passata in giudicato - riformava la pronuncia di primo grado rideterminando la sanzione. Interveniva poi la sentenza n. 963/02/2018 della CTR che rigettava l’appello avverso la sentenza di Cons.est. R S - 3 primecure che aveva annullato altri due avvisi di rettifica, confermando integralmentela pretesa dell’Ufficio. L’Ufficio, all’esito di tali pronunciamenti, passata in giudicato la sopradettapronuncia resa dalla CTR, emetteva gli atti di contestazione dellesanzioni ex art. 13 c. 2 del d. Lgs. n. 471 del 1997 qui oggetto di giudizio. LaCTP, con riguardo agli atti di contestazione delle sanzioni oggetto del presentegiudizio, rigettava il r icorso, stante la conferma della pretesa per tributi in primo e in secondo grado;la società appellava e con la pronunciaqui impugnata il giudice dell’appello confermava la decisione diprimo grado. Ricorrea questa Corte la società Stella P olare s.r.l. i n liquidazione con attoaffidato a sei motivi di gravame;la stessa ha depositato memoria conla quale si comunica l’intervenuto fallimento della ricorrente ;resiste concontroricorso l’Agenzia delle Entrate. RAGIONIDELLA DECISIONE Va preliminarmente os servato che risulta priva di rilevanza la circostanza, segnalata in memoria dal patrono della contribuente, del fallimentodella società STELLA POLARE s.r.l. qui ricorrente. Una volta introdotto il giudizio di Legittimità non trovano ad esso applicazione l e comunicause di interruzione del processo”, pertanto il fallimento della parte non comporta alcuna conseguenza sul piano processuale (Cass.15928/2021). Parte ricorrente pone poi, in esordio del suo att o , la questione relativa all’esistenzadi un giudica to ad essa favorevole, in quanto la sentenza della CTR Liguria n. 633/01/2018 che produce con attestazione di definitivitàsi sarebbe pronunciata sulla medesima questione oggetto del presentegiudizio. In realtà, dalla lettura della pronuncia impugnata non si evince con adeguata chiarezza, e pertanto non vi è certezza sul punto, che quel giudizioriguardasse proprio l’atto di contestazione sanzioni oggetto del Cons.est. R S - 4 presenteprocesso;anzi i numeri indicati da un lato nella sentenza qui gravata e dall’altro in quella il cui giudicato si chiede di riconoscere identificano nella n. 963 due atti (n. prot. 11683 e n. prot. 1148) differenti nella numerazione da quello oggetto della pronuncia che si assume esser dive nuta cosa giudicata nei termini di cui si è detto (n. prot. 30979). Poiché la stessa sentenza n. 633 fa riferimento a più operazioni di importazione di imbarcazioni, nel contesto di incertezza chesi realizza, non può ritenersi la sussistenza di alcun giud icato. Ancora, con riguardo alla sorte degli avvisi di accertamento per cui è stata emessa la cartella di pagamento , come indicato in precedenza, rilevail Collegio che sul punto è intervenuta la pronuncia di questa Corte n. 9628/2019 (nel giudizio n. r.g. 1113/2013) che ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente, confermato la pronunciadi appello che aveva ritenuto legittimo l’atto impugnato. Definitivamente quindi dovuti i tributi, e non sussistendo certezza in ordinealla formazio ne del giudicato in ordine alle sanzioni se ne deve quindiescludere l’esistenza;allora può procedersi all’esame del ricorso. Venendo primo al motivo di gravame , esso deduce l’omesso esame di unfatto decisivo ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. in relazione all ’applicabilità dellaL. n. 2 del 2009 interpretativa dell’art. 50 bis c. 2 del d. L. n. 331 del 1992 per avere la CTR erroneamente esaminato il contratto di ormeggio relativo all’imbarcazione, con ciò erroneamente escludendo chela circostanza relativa all a presa in custodia del bene – nella forma dell’attraccopresso la banchina adiacente al proprio deposito, banchina nelladisponibilità del depositario, titolare di contratto di ormeggio, che ivil’aveva collocato – fosse satisfattiva dell’obbligo di intro duzione nel depositoIVA, con ciò ritenendo quindi dovute le sanzioni. La censura, in concreto, anche a dispetto della rubrica del motivo, contiene in realtà una denuncia di violazione di legge aggredendo la pronuncia impugnata alla quale contesta di avere erroneamente applicatol’art. 50 bis c. 2 del d.L. n. 331 del 1993. Fermo sempre restan do che il presente giudizio riguarda la debenza dellesanzioni, definita come si è detto la vicenda relativa ai tributi, va Cons.est. R S - 5 ricordatoche la questione dell'applicazione del regime di cui all'art. 50 bis d.L. n. 331 del 1993 alle ipotesi di immissione di be ni extra UE in libera pratica senza la materiale introduzione della merce nel deposito fiscaleha trovato risposta nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenutoche l'introduzione della merce d'importazione nel deposito IVA costituisca il presuppos to per l'esenzione dall'IVA all'importazione su merci comunitarie, parificate dal Reg. Cee 2932/92 a merci non comunitarie immagazzinate (art. 98, lett. a) e b), codice doganale comunitario),fruenti dell'esenzione daziaria perché vincolate al regime deldeposito doganale, stabilito nell'autorizzazione. Ragion per cui, essendo il presupposto per fruire di tale esenzione da dazi ed IVA costituito proprio da quell'immagazzinamento, consegue che, in difetto del presupposto, l'IVA all'importazione è dovuta (cfr. Cass.n.12581/2010e le successive sentenze, dep ositate tra il 19 ed il 21maggio 2010, nn. 12262, 12275, 12579, 12580). Siè poi aggiunto che tale conclusione non risulta modificata dall'art. 16, comma5-bis, del d .L. n. 185 del 2008, come convertito dalla legge n. 2/2009,secondo cui «l'art. 50 - bis, comma 4, lett. h), del D.L. 30 agosto 1993,n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1993, n. 427. Ciò perché "...considerare non incidenti sulla introduzione in deposito le prestazioni di servizi (comprese le operazioni di
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