Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/1981, n. 5187

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Nel caso di contemporanea pendenza davanti a giudici diversi di due controversie promosse dallo stesso soggetto al fine del riconoscimento della pensione di Invalidità ex artt. 9 e 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, si configura, per l'identità degli elementi dei rispettivi rapporti processuali,una situazione di litispendenza (ravvisabile anche quando il giudizio iniziato per primo abbraccia un periodo pensionistico più ampio del secondo, data l'unica obbiettività del bene richiesto caratterizzante entrambi i petita), che è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, pure in Sede di legittimità, sicché, ove il giudice del merito successivamente adito non si sia pronunziato sul punto, alla relativa declaratoria, ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., deve provvedere alla suprema Corte, disponendo altresì - in luogo della cancellazione della causa dal ruolo prescritta dall'art. 39 citato, provvedimento tipico dei giudizi di merito postulante un'anteriore iscrizione a ruolo - la Cassazione senza rinvio, a norma dell'art. 382, secondo comma, cod. proc. civ., della sentenza emessa da tale giudice, la cui omissione in ordine all'indicata declaratoria si risolve in un'ipotesi di impromovibilità o, comunque, di improseguibilità della causa per ragioni di ordine pubblico processuale (ne bis in idem). ( V. 279/80, mass. N. 403666; ( V. 717/76, mass. N. 379365).*

Ai fini del riconoscimento della pensione di Invalidità, se non è sufficiente ad escludere la riduzione della capacità di guadagno nei limiti pensionabili la mera circostanza che l'invalido abbia continuato a prestare la sua normale attività lavorativa, occorre però che la concreta occupazione ed il conseguente guadagno non siano dovuti a circostanze contingenti come lo sfruttamento anomalo ed eccessivo della residua energia lavorativa. Tale anomalo ed eccessivo sfruttamento deve essere considerato nella correlazione, attuale e concreta, di efficienza causale, tra il tipo di lavoro e le effettive mansioni svolte dall'assicurato rispetto alle sue menomate condizioni fisiche e nella relativa valutazione la prospettiva di futuri aggravamenti deve rientrare in un giudizio concreto di probabilità o verosimiglianza, condotto con riferimento alle reali condizioni di lavoro e di quelle sanitarie, e non di mera ed astratta possibilità, da verificare in epoca futura. ( V. 4289/77, mass. N. 387904; ( V. 3496/76, mass. N. 382243).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/1981, n. 5187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5187
Data del deposito : 29 settembre 1981

Testo completo

Ai fini del riconoscimento della pensione di Invalidità, se non è sufficiente ad escludere la riduzione della capacità di guadagno nei limiti pensionabili la mera circostanza che l'invalido abbia continuato a prestare la sua normale attività lavorativa, occorre però che la concreta occupazione ed il
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