Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2018, n. 06794

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2018, n. 06794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06794
Data del deposito : 19 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 13394-2014 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO G M, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FABIO MASSIMO

60, presso lo studio dell'avvocato R V, rappresentata e 2017 difesa dall'avvocato G L, giusta delega in 4343 atti;

- ricorrente -

contro

LAGANA' GAETANA, domiciliata in ROMA, P C, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dallAvvocato F R, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè

contro

UNIVERSITA' DEGLI SUDI DI M, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO SATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente - avverso la sentenza n. 204/2014 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 25/02/2014 R.G.N. 2157/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. A D P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato VILLA RAFFAELE per l'Avvocato LOSI GIUSEPPE;
udito l'Avvocato D'AVANZO GABRIELLA;
udito l'Avvocato RIZZO FERNANDO. RG. 13394/2014

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Messina ha respinto l'appello proposto dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino e dall'Università degli Studi di Messina avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva parzialmente accolto la domanda di Gaetana L e, riconosciuto il diritto della ricorrente alla equiparazione economica all'ex nono livello ospedaliero, poi divenuto primo livello dirigenziale, aveva condannato le resistenti, con vincolo solidale fra loro, al pagamento della complessiva somma di € 83.737,82, a titolo di differenze sull'indennità perequativa ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 maturate al 1° dicembre 2001 al 31 dicembre 2007. 2. La Corte territoriale, riconosciuta la legittimazione passiva di entrambe le appellanti, ha evidenziato che la L, dipendente dell'Università di Messina in servizio presso il locale Policlinico con qualifica di collaboratore tecnico, già inquadrata nella VII qualifica funzionale ai sensi del d.l. 24.11.1990 convertito nella legge n. 21 del 1991, aveva diritto ad essere equiparata al personale USL con qualifica di assistente tecnico sulla base della tabella delle corrispondenze allegata allo schema tipo di convenzione tra Regione ed Università di cui al decreto interministeriale 9.11.1982. Ha evidenziato che l'equiparazione andava effettuata in relazione alla qualifica rivestita ed alle mansioni svolte, senza che fosse necessario accertare il possesso del titolo di studio, peraltro conseguito dalla L. Ha precisato, infine, che nessun rilievo poteva assumere la progressione professionale riconosciuta alla appellata, che a seguito di procedura selettiva era stata inquadrata nella posizione D1, perché anche prima di detto avanzamento la L rivestiva una qualifica che, sulla base della richiamata tabella di comparazione approvata con decreto ministeriale, le consentiva l'invocata equiparazione con il nono livello del comparto sanitario.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino sulla base di cinque motivi, ai quali ha opposto difese Gaetana L. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RG

13394/2014 L'Università degli Studi di Messina ha notificato « atto di costituzione», chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva preliminarmente il Collegio che l'atto di costituzione, notificato dall'Università degli Studi di Messina all'Azienda Ospedaliera e a Gaetana L nel termine previsto dall'art. 370 1° comma cod. proc. civ., si limita ad aderire alle «critiche svolte dall'Azienda Ospedaliera ricorrente al ragionamento dei giudici territoriali» e conclude per l'annullamento della sentenza «in accoglimento del ricorso principale». Non è, quindi, possibile qualificare l'atto come controricorso incidentale perché a tal fine è necessario «per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369, e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c. » (Cass. S.U.

7.12.2016 n. 25045). Detta richiesta deve essere correlata all'impugnazione incidentale e non al ricorso principale perché in quest'ultima ipotesi l'atto assolve ad una funzione meramente adesiva, che nelle cause scindibili, attesa l'autonomia dei rapporti processuali, non è sufficiente ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del litisconsorte non impugnante. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che l'obbligazione solidale, qual è quella che qui viene in rilievo, determina la costituzione, non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti, tra loro distinti, quanti sono i condebitori o i concreditori in solido. Da ciò deriva che, qualora i condebitori solidali vengano convenuti in un unico giudizio, in quest'ultimo si realizza la coesistenza di più cause scindibili, rispetto alle quali in sede di impugnazione i motivi di gravame non si comunicano dall'uno all'altro dei coobbligati (Cass. S.U. 18 giugno 2010 n. 14700). Dal principio di diritto si è tratta la conseguenza che la regola di cui all'art.1306 cod. civ., che consente al condebitore in solido di opporre al creditore la

RG

13394/2014 sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, non può trovare applicazione nel caso in cui tutti gli obbligati solidali siano stati parte del medesimo giudizio, perché in tal caso operano le preclusioni proprie del giudicato e, quindi, la mancata impugnazione da parte del debitore solidale, soccombente in un rapporto obbligatorio scindibile, determina nei suoi confronti il passaggio in giudicato della sentenza, non rilevando che altri condebitori l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma ( Cass. 30 settembre 2014 n. 20559). Una volta esclusa la possibilità di qualificare l'atto di costituzione dell'Università ricorso incidentale, si deve dare atto, come richiesto dalla difesa della controricorrente nel corso della discussione orale, del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non impugnante.

2.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1230 cod. civ. e dell'art. 28 del

CCNL

Comparto Università per il quadriennio 2002/2005. Sostiene, in sintesi, la ricorrente che il rapporto di lavoro con la L era stato novato con l'inquadramento nell'area superiore, disposto allorquando erano divenute inefficaci le comparazioni stabilite dal decreto ministeriale ed era stata approvata una nuova tabella delle corrispondenze. Sulla base di detta tabella, applicata nella fattispecie, alla L era stato riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto per i collaboratori tecnici professionali esperti del servizio sanitario nazionale, inquadrati nella categoria DS. Aggiunge che la dipendente non poteva invocare la clausola di salvezza di cui al 6° comma del richiamato art. 28 del CCNL perché nella vigenza della disciplina previgente non aveva ottenuto né aveva chiesto la equiparazione al nono livello ospedaliero.
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