Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2014, n. 21836

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La speciale sanatoria della morosità del conduttore, disciplinata dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per le sole locazioni abitative di immobili urbani, si applica, oltre che nel procedimento di convalida di sfratto, anche quando la domanda di risoluzione contrattuale sia stata introdotta in via ordinaria, ovvero sia stata deferita agli arbitri.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2014, n. 21836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21836
Data del deposito : 15 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

R.G.N. 8565/2010 Cron. 21836 C. I. Rep. Ud. 15/5/2014 2183 6/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. F F Presidente dott. S D A Consigliere dott. G B Consigliere rel. Consigliere dott. G MO dott. G D M Consigliere OGGETTO: arbitrato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C F, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Cesi n. 21, presso l'avv. M T, dal quale, unitamente agli avv. SAL- VATORE TORRISI ed AONSO MARIA COSENTINO, è rappresentato e di- feso in virtù di procura speciale a margine del ricorso RICORRENTE

contro

PROTO GHIRINGHELLI PIERGIORGIO, elettivamente domiciliato in Roma, alla Circumvallazione Clodia n. 76/a, presso l'avv. M C, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 823/09, pubblicata il 23 febbraio 2009. 1020 2014 NRG 8565-10 C-Proto Ghiringhelli - Pag. 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2014 dal Consigliere dott. G M;
udito l'avv. Cucci per il controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. S D C, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PESSO Con lodo sottoscritto il 23 novembre 2003, il collegio arbitrale costitui- 1. to per la risoluzione di una controversia insorta tra Piergiorgio Proto Ghiringhelli e Francesco C il 18 febbraio 1992 dichiarò risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato tra le parti il 18 febbraio 1992 e con- dannò il C al rilascio del locale sito in Cosenza, al corso G. Mazzini nn. 22/24;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal C, con- dannò inoltre il Proto Ghiringhelli alla restituzione della somma di Euro 602,52, a titolo di aggiornamento Istat illegittimamente applicato nel periodo compreso tra il mese di marzo 2002 ed il mese di febbraio 2003, oltre interessi legali. -2. L'impugnazione proposta dal C è stata rigettata dalla Corte d'Ap- pello di Roma con sentenza del 23 febbraio 2009. A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha escluso la nullità della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 10 del contratto di locazione, osservando che, in quanto riproduttiva della disposizio- ne dettata dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, essa non poteva ritenersi in contrasto con l'art. 79 della medesima legge. Ha ritenuto altresì inconferente il ri- chiamo dell'attore all'art. 1455 cod. civ., affermando che l'espressa previsione del- la risoluzione del contratto in caso d'inadempimento di una determinata obbliga- zione rende superflua la valutazione dell'importanza dell'inadempimento, non ri- NRG 8565-10 C-Proto Ghiringhelli - Pag. 2 chiesta nell'ipotesi prevista dall'art. 1456 cod. civ. Ha ritenuto invece inammissibi- li, in quanto attinenti al merito, le censure riguardanti la non imputabilità del ritar- do nel pagamento, affermando infine che, nonostante l'avvenuto versamento delle somme dovute successivamente alla proposizione della domanda, non poteva tro- vare applicazione la sanatoria di cui all'art. 55 della legge n. 392 cit., prevista sol- tanto per l'ipotesi di ricorso al giudice, e non riferibile quindi al caso in cui la con- troversia sia deferita ad arbitri. 3. - Avverso la predetta sentenza il C ha proposto ricorso per cassazio- ne, articolato in tre motivi. Il Proto Ghiringhelli resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i primi due motivi d'impugnazione, il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., dell'art. 1218 cod. civ. e delle norme sulla risoluzione dei contratti, nonché l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel dichiarare inammissibili le

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