Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2018, n. 30958
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : U G nato a Torre del Greco il 14 gennaio 1975 T V G nato a Torre del Greco il 16 marzo 1976 G N nato a Torre del Greco il 14 aprile 1964 avverso la sentenza del 17 marzo 2017 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D BO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1.La CORTE APPELLO di Bologna con il provvedimento impugnato ha confermato la sentenza resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Bologna il 10 giugno 2016, che ha condannato i tre imputati, in concorso tra loro, per due rapine commesse in danno della Banca Popolare dell'Emilia Romagna nel novembre 2014 e nel gennaio 2015 e il solo U anche di un tentativo di rapina eseguito nell'aprile 2015. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato U, deducendo:
2.1Vizio di motivazione e violazione di legge, nonché travisamento della prova, in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa, al fine di effettuare perizia antropometrica sulla persona dell'imputato, ritenuta dal ricorrente prova decisiva ai fini della compiuta identificazione dell'U. Il ricorrente deduce che la corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta ex art. 603 cod.proc.pen. affermando la superfluità della perizia richiesta, poiché ha ritenuto più che sufficienti per la decisione la relazione dei R.I.S. di Parma e la perizia di parte depositata dallo stesso U. Tale motivazione sarebbe incomprensibile e illogica, poiché la consulenza tecnica di parte, acquisita agli atti, ha evidenziato i pesanti limiti emersi dall'analisi approfondita della relazione antropomorfica effettuata dai RIS di Parma, basata sull'individuazione dei caratteri somatici dei soggetti ignoti ripresi nel video delle due rapine e sulla loro successiva comparazione con le foto segnaletiche degli indagati. Il ricorrente ribadisce che la rinnovazione era pertanto indispensabile e decisiva ai fini del giudizio.
2.2 vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordine a tutti i reati ascritti. Lamenta il ricorrente che in relazione al tentativo di rapina eseguito il 10 aprile 2015 sia stato attribuito valore determinante al riconoscimento effettuato dal teste Massimo Aldini, il quale ha riferito di avere riconosciuto il rapinatore perché era lo stesso individuo che aveva commesso la rapina nel gennaio 2015, trascurando di considerare che l'occhio esperto dei carabinieri di Torre del Greco, pur avendo riconosciuto nelle immagini della rapina il coimputato Tucci Vitiello, non avevano individuato l'U, pur essendo soggetto a loro già noto in quanto pregiudicato. Inoltre sottolinea che gli accertamenti sulle utenze cellulari nella disponibilità dell'imputato hanno evidenziato che nelle date della rapina l'utenza era localizzata a Torre del Greco e non in provincia di Bologna, dove sono state consumate le rapine.In tale contesto il riconoscimento fotografico effettuato in relazione al tentativo di rapina non sarebbe attendibile. La corte inoltre avrebbe omesso di fornire congrua motivazione in merito alla responsabilità dell'U per le altre due rapine, desumendo la partecipazione dell'imputato dalla costatazione che le stesse erano state compiute con modalità identiche e che l'U non aveva fornito alcun alibi.
2.3 vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la corte non ha ritenuto di escludere la recidiva, nonostante il carattere risalente dei precedenti penali dell'imputato, trascurando di valutare e motivare in modo congruo la relazione tra la personalità dell'imputato e il fatto commesso.
3.Propone ricorso per cassazione tramite i suoi difensori G N, deducendo, con l'unico motivo di impugnazione, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della corte d'appello, che avrebbe fornito una risposta decisamente superficiale alle doglianze della difesa, sia in merito al giudizio di responsabilità che al trattamento sanzionatorio, basando il proprio ragionaMento non su fatti ma" su riferimenti di natura virtuale.
4.Con ricorso personale depositato il 30 giugno 2017 impugna la sentenza
udita la relazione svolta dal Consigliere M D BO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1.La CORTE APPELLO di Bologna con il provvedimento impugnato ha confermato la sentenza resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Bologna il 10 giugno 2016, che ha condannato i tre imputati, in concorso tra loro, per due rapine commesse in danno della Banca Popolare dell'Emilia Romagna nel novembre 2014 e nel gennaio 2015 e il solo U anche di un tentativo di rapina eseguito nell'aprile 2015. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato U, deducendo:
2.1Vizio di motivazione e violazione di legge, nonché travisamento della prova, in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa, al fine di effettuare perizia antropometrica sulla persona dell'imputato, ritenuta dal ricorrente prova decisiva ai fini della compiuta identificazione dell'U. Il ricorrente deduce che la corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta ex art. 603 cod.proc.pen. affermando la superfluità della perizia richiesta, poiché ha ritenuto più che sufficienti per la decisione la relazione dei R.I.S. di Parma e la perizia di parte depositata dallo stesso U. Tale motivazione sarebbe incomprensibile e illogica, poiché la consulenza tecnica di parte, acquisita agli atti, ha evidenziato i pesanti limiti emersi dall'analisi approfondita della relazione antropomorfica effettuata dai RIS di Parma, basata sull'individuazione dei caratteri somatici dei soggetti ignoti ripresi nel video delle due rapine e sulla loro successiva comparazione con le foto segnaletiche degli indagati. Il ricorrente ribadisce che la rinnovazione era pertanto indispensabile e decisiva ai fini del giudizio.
2.2 vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordine a tutti i reati ascritti. Lamenta il ricorrente che in relazione al tentativo di rapina eseguito il 10 aprile 2015 sia stato attribuito valore determinante al riconoscimento effettuato dal teste Massimo Aldini, il quale ha riferito di avere riconosciuto il rapinatore perché era lo stesso individuo che aveva commesso la rapina nel gennaio 2015, trascurando di considerare che l'occhio esperto dei carabinieri di Torre del Greco, pur avendo riconosciuto nelle immagini della rapina il coimputato Tucci Vitiello, non avevano individuato l'U, pur essendo soggetto a loro già noto in quanto pregiudicato. Inoltre sottolinea che gli accertamenti sulle utenze cellulari nella disponibilità dell'imputato hanno evidenziato che nelle date della rapina l'utenza era localizzata a Torre del Greco e non in provincia di Bologna, dove sono state consumate le rapine.In tale contesto il riconoscimento fotografico effettuato in relazione al tentativo di rapina non sarebbe attendibile. La corte inoltre avrebbe omesso di fornire congrua motivazione in merito alla responsabilità dell'U per le altre due rapine, desumendo la partecipazione dell'imputato dalla costatazione che le stesse erano state compiute con modalità identiche e che l'U non aveva fornito alcun alibi.
2.3 vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la corte non ha ritenuto di escludere la recidiva, nonostante il carattere risalente dei precedenti penali dell'imputato, trascurando di valutare e motivare in modo congruo la relazione tra la personalità dell'imputato e il fatto commesso.
3.Propone ricorso per cassazione tramite i suoi difensori G N, deducendo, con l'unico motivo di impugnazione, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della corte d'appello, che avrebbe fornito una risposta decisamente superficiale alle doglianze della difesa, sia in merito al giudizio di responsabilità che al trattamento sanzionatorio, basando il proprio ragionaMento non su fatti ma" su riferimenti di natura virtuale.
4.Con ricorso personale depositato il 30 giugno 2017 impugna la sentenza
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