Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2003, n. 16855

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Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2003, n. 16855
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16855
Data del deposito : 10 novembre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C S - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. M E - rel. Consigliere -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. C N - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G R, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato P P, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
LA.CE. SUD S, in persona del legale rappresentante B G e A E, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISPI 99, presso lo studio dell'avvocato C C, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, G P, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sent. n. 1012/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/07101 - R.G.N. 1540/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2003 dal Consigliere Dott. E M;

udito l'Avvocato PANARITI per delega MAZZEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO D P
Con ricorso al Pretore di Avellino, depositato il 9 maggio 1994, Rita G conveniva in giudizio la società LA.CE. Sud s.n.c. ed esponeva di avere lavorato alle dipendenze di questa come segretaria e addetta alla contabilità dall'11 dicembre 1989 al 31 dicembre 1993, data in cui era stata licenziata;
di aver prestato lavoro straordinario come da conteggi, di avere percepito retribuzioni inferiori a quelle indicate nelle buste paga, di non avere percepito retribuzione per ferie, permessi non goduti, lavoro straordinario, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso, "indennità per licenziamento illegittimo", risarcimento di danno biologico. Chiedeva quindi la condanna della società datrice di lavoro al pagamento, in relazione al contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1991, della complessiva somma di L. 57.593.890.
Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Avellino, accogliendo parzialmente la domanda, condannava la convenuta a pagare alla ricorrente la complessiva somma di L. 33.182.000 (disattendendo la pretesa relativa al lavoro straordinario, ferie, festività, danno biologico).
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 18 luglio 2001, accogliendo l'appello della società LA.CE Sud ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ha basato tale decisione sul rilievo che le mansioni svolte dalla ricorrente erano indicate in modo generico;
che non era indicato l'orario di lavoro espletato ne' il numero delle giornate di lavoro;

che i conteggi non costituivano parte integrante del ricorso pur se depositati nel fascicolo di parte e contenevano solo l'indicazione del numero delle ore di lavoro straordinario, ma senza individuare orari e giorni di lavoro;
che non erano indicate le retribuzioni percepite ne' specificato il settore professionale in cui operava il datore di lavoro;
che non erano precisate le ragioni di diritto in base alle quali il contratto collettivo doveva ritenersi applicabile al rapporto di lavoro, e non era indicato il numero (di giorni e di ore cui era riferita la pretesa di pagamento delle ferie e dei

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