Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/2022, n. 33882

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/2022, n. 33882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33882
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 29384-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2022 ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;
2704

- ricorrente -

contro

M N, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI1 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato C L;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 228/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/06/2016 R.G.N. 63/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. R M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.RG 2938412016

INPS

Nicola udienza del 7 brglio 2022

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n.229 del 2016, ha accolto la domanda di N M volta ad ottenere la nullità o inefficacia dei provvedimenti dell'INPS, subentrato all'INPDAI, di annullamento delle settimane accreditate sul conto previdenziale in riferimento al periodo maggio 1962-dicembre 1969 in cui il lavoratore era assicurato presso l'INPS, con conseguente perdita del diritto alla percezione della pensione di anzianità in godimento, presso la gestione INPDAI (gestione alla quale il lavoratore era passato con l'assunzione della qualifica dirigenziale e conseguente richiesta di ricongiunzione della contribuzione INPS), sin dal 10 aprile 1998, e il recupero della somma indebitamente corrisposta dal 1° aprile 1998 al 2006. 2. L'indebito, in tesi dell'INPS, traeva origine da contribuzione, in seguito annullata, accreditata, e mai versata all'INPS, sul conto previdenziale del lavoratore da imprese per le quali non vi era stata alcuna prestazione lavorativa e con le quali non era intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato. v 1: 3. La Corte di merito, in riforma della decisione di primo grado, preso atto della sentenza penale con la quale era stata affermata, a carico di funzionario della competente sede territoriale INPS, l'esclusiva responsabilità per l'attribuzione di falsi periodi coperti da contribuzione previdenziale, a favore di vari soggetti, tra i quali il Milano, in riferimento a rapporti di lavoro subordinato mai intercorsi con il predetto lavoratore (dipendente, nel periodo controverso, esclusivamente dell'impresa Stacem), era pervenuta al medesimo esito nel giudizio civile, con esclusione del dolo del pensionato e del diritto dell'INPS a pretendere la restituzione della prestazione.
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