Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2021, n. 23849

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2021, n. 23849
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23849
Data del deposito : 17 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ti i‘hi57E:R,0 Cin OT 24,k C/ CESARANO GAETANO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/06/1950 avverso l'ordinanza del 18/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. A R S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha respinto il reclamo presentato, ex art. 35-bis Ord. pen., da G C, sottoposto nella Casa circondariale di Viterbo al regime di cui all'art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, avente ad oggetto il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che prevede determinate fasce orarie in cui ai detenuti sottoposti al predetto regime penitenziario è consentito cucinare (dalle 11:00 alle 13:00 e dalla 15:00 alle 18:30) e con il quale si fa, in sostanza, divieto di acquisto di generi alimentari al sopravitto (MOD. 72), suscettibili di cottura, pur nell'elenco integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 2018, nr. 186. Riteneva il Magistrato di sorveglianza l'assenza di violazioni di legge e del relativo Regolamento, con correlativa mancanza di pregiudizio a esso collegato.

1.1. Con successiva ordinanza in data 11/6/2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo proposto dal detenuto in relazione alla possibilità di acquistare i medesimi generi alimentari permessi agli altri detenuti e di cucinare senza previsioni di fasce orarie restrittive, ritenendo libera l'attività tra le ore 07:00 e le ore 20:00. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministro della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo quanto segue. Si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis, art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., rilevando, preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti per il reclamo giurisdizionale, non ricorrendo alcuna inosservanza, da parte dell'Amministrazione, di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del relativo regolamento di attuazione, né un grave pregiudizio all'esercizio di un "diritto" del detenuto. Sul tema rileverebbe un mero interesse di fatto correttamente ponderato dall'Amministrazione penitenziaria. Il c.d. "modello 72", contenente i generi alimentari acquistabili, tramite il cd. sopravvitto, è stato integrato con l'inserimento di una serie di generi previamente non contemplati. In ogni caso, anche con riferimento a tale profilo, non potrebbe parlarsi di un vero e proprio diritto soggettivo ad acquistare qualsiasi tipo di cibo, quanto di un interesse di mero fatto. Quanto alla possibilità di procedere alla cottura dei cibi al di fuori delle fasce orarie stabilite per i detenuti ristretti in regime differenziato il detenuto è autorizzato a cucinare in determinate fasce orarie nel bilanciamento delle esigenze connesse alle regole interne all'istituto e a quelle che regolano la vita in comune.

3. Il ricorso è fondato per quanto si passa a esporre.

3.1. Premesso che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell'Amministrazione e che, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alla cottura dei cibi e all'acquisto di generi alimentari, direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e al diritto alla salute, si verte in ambito siffatto, va evidenziato come nella specie non si discuta, quanto agli orari di cottura dei cibi, né dell'esistenza del "diritto" di cuocere i cibi, né di quello delle modalità attraverso cui esso può estrinsecarsi. Piuttosto, le posizioni giuridiche soggettive anzidette rilevano come aspetti consequenziali della più ampia posizione legittimante che si identifica nel diritto a non subire, nella prospettiva che qui rileva, un trattamento irragionevolmente diversificato rispetto agli altri ristretti nel medesimo Istituto di restrizione, in difetto di una specifica ragione giustificativa.
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