Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2019, n. 04841
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te CeCit (tg4 SENTENZA sul ricorso 18752-2016 proposto da: C D, elettivamente domiciliato a Roma, viale delle Milizie 106, presso lo studio dell'Avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO e rappresentato e difeso dall'Avvocato R G per procura speciale in calce al ricorso;- ricorrente -contro REGIONE MARCHE, elettivamente domiciliata a Roma, via Domenico Morichini 41, presso lo studio dell'Avvocato M R e rappresentata e difesa dall'Avvocato L D I, per procura a margine del controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 100/2016 della CORTE D'APPELLO DI ANCONA, depositata il 28/1/2016;udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. G D;sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. C S, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentito, per la ricorrente, l'Avvocato R G;sentito, per la controricorrente, l'Avvocato L D I FATTI DI CAUSA La Regione Marche, con l'ordinanza n. 47/CFR, ha ingiunto a D C il pagamento della somma di €. 21.334,00, quale titolare dell'azienda agricola ed autore materiale della violazione degli artt. 2 e 3 della I. n. 898 del 1986, per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie falsi, vale a dire la residenza in Comune ricompreso in zone svantaggiate, contributi relativi all'annualità 2005-2006 a carico del Fondo Europeo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Il C, con ricorso depositato in data 29/11/2011, ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione della Regione, che ha la competenza esclusivamente sulla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite mentre l'irrogazione della sanzione spetta al Ministro o ad un suo delegato, e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per ga sua applicazione, risultando la sua effettiva residenza nel Comune di Monte monaco Il tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 17/1/2012, ha accolto l'opposizione, per difetto di legittimazione della Regione, non emergendo dagli atti alcun provvedimento sulla base del quale quest'ultima avesse acquisito il potere di emettere provvedimenti in materia di competenza del Ministero, né si evinceva quale fosse il titolo che potesse legittimare la AGEA a delegare alla Regione competenze proprie del Ministero. Ric. 2016 n. 18752 Sez. 2 PU 24 ottobre 2018 La Regione Marche ha proposto appello, deducendo che la potestà di repressione delle frodi e, quindi, di emettere ordinanza ingiunzione in materia di contributi comunitari spetta al Ministero ma è stata delegata alle Regioni: in particolare, le misure relative al piano di sviluppo rurale sono state delegate, tramite convenzione, dall'AGEA alle regioni le quali, in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 305 del 2002 e dal d.m. n. 25688 del 2002, provvedono anche all'irrogazione delle sanzioni amministrative, come espressamente previsto dalla convenzione tra AGEA e la Regione Marche, all'art. 1, comma 3, ed all'art. 3, comma 5, e ribadito dallo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali con nota prot. 81350 del 24/3/2005. L'appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta. Il C ha resistito al gravame, sollevando eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., contestando i motivi addotti e riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado. La corte d'appello di Ancona, con sentenza del 28/1/2016, ha accolto l'appello ed ha, per l'effetto, respinto l'opposizione proposta. La corte, in particolare, dopo aver respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello e l'eccezione di nullità della notificazione del provvedimento opposto, ha ritenuto: innanzitutto, che la Regione Marche, con la I.r. n. 21 del 2005, avesse dato attuazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 305 del 2002, predisponendo la successiva organizzazione amministrativa, ed avesse, quindi, la legittimazione all'irrogazione delle sanzioni amministrative nella materia oggetto della controversia, vale a dire i contributi allo sviluppo rurale (PSR) previsti dal regolamento CE n. 1257 del 1999, finanziati dal FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia);in secondo luogo, che l'art. 1 del manuale delle Ric. 2016 n. 18752 Sez. 2 PU 24 ottobre 2018 procedure e dei controlli AGEA PSR 2000 - 2006, approvato il 9/7/2001, prevede la delega dall'organismo pagatore alle regioni delle funzioni di autorizzazione, compresi i controlli amministrativi ed i controllo in loco, relativi alle misure del piano regionale, compresi i controlli relativi alla esposizione di dati o notizie false di cui alla I. n. 898 del 1986 ed alla I. n. 689 del 1981;infine, che, con la convenzione quadro del 29/9/2004 e con la successiva convenzione dell'11/9/2009 ed l'atto di intesa del 28/9/2009, è stato affidato alla Regione Marche l'incarico per lo svolgimento delle attività delegate di autorizzazione al pagamento degli aiuti e dei premi comunitari, nonché di controllo amministrativo e materiale. La corte, poi, dopo aver premesso, in fatto, che i bandi di accesso ai contributi percepiti dall'appellata prevedevano, quali requisiti essenziali per poterne beneficiare, la residenza, la sede legale ed il domicilio in uno dei comuni svantaggiati della Regione Marche e che il C in data 9/8/2005 aveva presentato una domanda di accesso al contributo europeo per l'anno 2005, dichiarando di possedere i requisiti previsti dal bando e, precisamente, di risiedere nel territorio del Comune di Montemonaco, e che analoga domanda è stata avanzata il 14/8/2006 relativamente ai contributi previsti per tale anno, ha ritenuto, alla luce degli accertamenti effettuati dagli agenti del Corpo forestale dello Stato e delle dichiarazioni rese da Rosangela Censori, proprietaria dell'immobile in cui la C ha la residenza, che l'opponente non avesse la residenza effettiva nel territorio del Comune di Montemonaco nonché l'insussistenza di attrezzature nel predetto Comune tali da permettere al C la conduzione di un'azienda agricola zootecnica, la mancata presenza nel territorio comunale di un allevamento di ovini di proprietà dello stesso e la sua mancata Ric. 2016 n. 18752 Sez. 2 PU 24 ottobre 2018 iscrizione nel registro delle aziende zootecniche del Comune di Montemonaco. D C, con ricorso notificato il 28/7/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d'appello, dichiaratamente non notificata. La Regione Marche ha resistito con controricorso notificato in data 30/9.4/10/2016. Il ricorrente ha depositato memoria. Fissata l'udienza camerale del 14/6/2018, la Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza del 24/10/2018. La controricorrente ha depositato memoria.
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