Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2023, n. 02170
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Testo completo
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da H H, nato a Milano il 05/07/1999 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 07/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere S R;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla confisca RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano, su richiesta concorde delle parti, ha applicato nei confronti di H H, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa (in continuazione con la pena anni due di reclusione ed euro 5000,00 di multa, applicata con sentenza del Tribunale di Milano del 25 marzo 2021, irrevocabile il 23 aprile 2021), in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha ordinato la confisca del danaro e della sostanza stupefacente in sequestro, con la restituzione del solo telefono. 2. Ricorre H H a mezzo del suo difensore, avv. G C, il quale ha articolato, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca del danaro. La misura ablativa sarebbe incongrua rispetto al reato descritto in sentenza, che attiene ad una condotta di mera detenzione di sostanza stupefacente, sicché difetterebbe il vincolo di pertinenzialità tra somma e reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va precisato che, secondo quanto stabilito da Sez. U, n.21368 del 26/09/2019, dep., 17/07/2020, Savin, Rv. 279348, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. E' poi ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione della sentenza applicativa di pena che abbia disposto la confisca, determinandosi in tal caso un' illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (v. Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946, la quale ha precisato che, sebbene la relativa statuizione esuli dall'area della negozialità, come individuata e delimitata dall'art. 444 cod. proc. pen., di modo che le richieste delle parti al riguardo non vincolano il giudice, la pronuncia che disponga l'applicazione di una misura di sicurezza è suscettibile di ricorso quando la misura sia disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge. Tale ermeneusi è conforme a quanto l'art. 25 Cost. stabilisce in tema di misure di sicurezza in generale, ed al principio di ricorribilità in cassazione «per violazione di legge» delle sentenze e dei provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale, posto dall'art. 111 Cost.).
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