Cass. civ., sez. I, sentenza 31/05/2012, n. 8769
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In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fall., come sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge fall., sostituito dal d.lgs. n. 169 cit. (La S.C., nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ne ha statuito l'erroneità ove essa aveva omesso di dare rilevanza alla citata omissione, in quanto i predetti limiti dimensionali vanno desunti innanzitutto dalle produzioni documentali gravanti "ex lege" a carico del debitore).
L'indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, prevista dall'art. 18, secondo comma, n. 4, legge fall., non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla base di una interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO PA CO (c.f. PANCL76P03H118E), in persona del curatore Dott.ssa Asuni Roberta, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Tului Franco (c.f. [...]) ed elett.te dom.to in Roma, Via Mercadante n. 9, presso lo studio dell'avv. Adriano Aureli (cf. [...]);
- ricorrente -
contro
PA CO;
ELETTRONICA INDUSTRIALE QSE s.r.l.;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 30/2010 depositata il 19 novembre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 febbraio 2012 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'avv. Michele AURELI, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ZENO Immacolata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Cagliari ha accolto il reclamo del sig. PA CO avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale della stessa città il 18 maggio 2010. La Corte ha ritenuto dimostrati i requisiti dimensionali necessari per escludere l'assoggettabilità al fallimento, ai sensi DELLA L. Fall., art. 1, grazie alla produzione, in sede di reclamo, dei "modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007, 2008 e 2009", cioè i tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza di fallimento.
Il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi di censura illustrati anche da memoria. Le parti intimate non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo da esaminare secondo l'ordine logico è il terzo, con cui si denuncia l'extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel riconoscere l'insussistenza del requisito dimensionale di assoggettabilità al fallimento senza che il PA avesse censurato sul punto la sentenza