Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2024, n. 2282

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In tema di rapporto di lavoro dei segretari comunali, la retribuzione di posizione spettante al titolare di segreteria cd. in convenzione non deve essere calcolata sulla base della popolazione complessiva dei Comuni convenzionati, non trovando un tale criterio rispondenza nella contrattazione collettiva.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2024, n. 2282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2282
Data del deposito : 23 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 29222/2018 Numero sezionale 4618/2023 Numero di raccolta generale 2282/2024 Data pubblicazione 23/01/2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO Oggetto: SEGRETARI COMUNALI – SEGRETERIA C.D. IN CONVENZIONE - NATURA GIURIDICA – CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. Composta da SA DI ON - Presidente - CATERINA MAROTTA - Consigliere - R.G.N. 29222/2018 ROBERTO BELLE' - Consigliere rel. - Cron. ILEANA FEDELE - Consigliere - PU – 8/11/2023 MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29222/2018 R.G. proposto da AR PO, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO GRAVALLESE ed elettivamente domiciliato in Roma, via Castello Testino 46 presso lo studio dell'Avv. MARIA DONATIELLO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 - controricorrente– e COMUNE DI CASNIGO, COMUNE DI LEFFE, COMUNE DI PRADALUNGA, COMUNE DI CASAZZA, PREFETTURA DI MILANO - intimati– Numero registro generale 29222/2018 Numero sezionale 4618/2023 Numero di raccolta generale 2282/2024 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 27/2018, Data pubblicazione 23/01/2024 depositata il 22.3.2018, NRG 331/2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Roberto Bellè. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fresa, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito per il ricorrente l'Avv. Fabrizio Cipollaro, per delega dell'Avv. Antonio Gravallese.

FATTI DI CAUSA

1. EO PI, segretario comunale iscritto alla fascia A del relativo Albo, sezione Lombardia, fino al 1.6.2015 ha operato come titolare della Segreteria “convenzionata” di classe II tra i Comuni di Casnigo, Leffe, Pradalunga e Peia e quindi, dal 1.6.2015, tra quelli di Casnigo, Leffe, Pradalunga e Casazza, costituita tra Comuni che, singolarmente considerati, non avevano una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, mentre la somma della popolazione complessiva di quei Comuni superava tale soglia. Il ricorrente ha agito in giudizio presso il Tribunale di Bergamo nei confronti dei menzionati Comuni di Casnigo, Leffe, Pradalunga e Casazza, nonché del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Milano, esponendo di avere percepito una retribuzione di posizione, fino al maggio 2015, calcolata sulla base della popolazione complessiva dei Comuni convenzionati, che però dal giugno di quell'anno era stata ridotta, per effetto della riclassificazione della sede di Segreteria “convenzionata” alla classe III, avvenuta a seguito di una Circolare del Ministero in data 24.3.2015, da cui era altresì derivato il ricalcolo della retribuzione di posizione sulla base del numero di abitanti del solo Comune capofila della “convenzione”, con effetto poi anche su altre voci stipendiali. EO PI, agendo in giudizio, chiedeva la disapplicazione 2 di 12 Numero registro generale 29222/2018 Numero sezionale 4618/2023 Numero di raccolta generale 2282/2024 della Circolare e dei successivi Decreti di revisione del trattamento Data pubblicazione 23/01/2024 economico, ma la domanda è stata respinta, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Brescia.

2. La Corte territoriale, nel disattendere il gravame, premessa la ricostruzione dell'evolversi della normativa, ha ritenuto in prima battuta l'infondatezza dell'assunto secondo cui la “convenzione” creerebbe un nuovo soggetto giuridico o ente, trattandosi solo di gestione in comune di una funzione, sicché non poteva argomentarsi in tal senso al fine di concludere che quella rilevante era la sommatoria di tutta la popolazione degli enti convenzionati. La Corte d'Appello evidenziava inoltre come la legge (art. 10, co. 3, d.p.r. 465/1997) preveda che il segretario su sede convenzionata debba ricevere una remunerazione aggiuntiva in base al numero dei Comuni ed alla complessità organizzativa, con regola che poi era stata declinata dall'art. 45 del CCNL individuando tale incremento in misura del 25 % della retribuzione complessiva. Non era dunque irragionevole – aggiungeva la sentenza impugnata - che non si tenesse conto della somma delle popolazioni, perché altrimenti, a fronte di più Comuni di dimensioni minori e quindi di minore complessità organizzativa, si sarebbe potuto finire per attribuire una remunerazione superiore a quella di un Comune di maggiore complessità organizzativa, stante l'aggiunta comunque anche di quel 25%. Oltre a ciò, la Corte del merito precisava come la suddivisione dei Segretari in fasce fosse prevista dal CCNL e riteneva che non si potesse riconoscere ai Comuni la facoltà di modificare la retribuzione di posizione riconnessa a tali fasce attraverso la stipula delle Convenzioni: il Ministero, dunque, con la Circolare del marzo 2015, non aveva innovato l'ordinamento, ma aveva semplicemente chiarito il valore delle disposizioni contrattuali. La sentenza concludeva infine precisando che non si poteva ritenere dimostrata alcuna violazione dei principi di affidamento e 3 di 12 Numero registro generale 29222/2018 Numero sezionale 4618/2023 Numero di raccolta generale 2282/2024 buona fede, di usi e consuetudini e della irriducibilità della Data pubblicazione 23/01/2024 retribuzione, in quanto le deliberazioni dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari che prevedevano il calcolo della retribuzione di posizione in base alla somma delle popolazioni dei Comuni consorziati risalivano ad un precedente assetto normativo, poi abrogato, mentre era da considerare legislativamente superato il principio della non riformabilità in peius della retribuzione.

3. EO PI ha proposto ricorso per cassazione in base a cinque motivi, resistiti dal Ministero dell'Interno, mentre le altre parti pubbliche sono rimaste intimate. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poi concludendo analogamente in sede di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 3 L. 241/1990 ed agli artt. 21 septies, 21 octies e 21 novies, nonché vizio di motivazione della Circolare Ministeriale n. 485/E del 24.3.2015 e del succedaneo decreto prefettizio di Milano prot. 3443 del 26.5.2015 motivato per relationem alla prima – illegittimità, eccesso di potere. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d. lgs. 165/2001 e prospetta la necessità della disapplicazione, almeno in parte qua, della Circolare Ministeriale, del Decreto del Prefetto di Milano e del Decreto Sindacale Comune di Casnigo del 24.6.2015, in quanto atti illegittimi posti in essere in difetto di motivazione e con eccesso di potere. Il terzo motivo afferma la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di accordi collettivi

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