Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2015, n. 8882

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In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2015, n. 8882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8882
Data del deposito : 4 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M L - Presidente -
Dott. D'

ANTONIO

Enrica - Consigliere -
Dott. B D - Consigliere -
Dott. P A P - rel. Consigliere -
Dott. A F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21913-2008 proposto da:
AUTOGRILL S.P.A. C.F. 01630730032, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI

2, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
FADDA MARIA CRISTINA;

- intimata -
Nonché da:
FADDA MARIA CRISTINA C.F. FDDMCR64T55F205B, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA

320-D, presso lo studio dell'avvocato M R G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P G, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AUTOGRILL S.P.A. C.F. 01630730032, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI

2, presso lo studio dell'avvocato P G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 665/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/05/2008 R.G.N. 1244/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l'Avvocato P G;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO

Paola che ha concluso per inammissibilità o rigetto del ricorso principale e rigetto incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva invece accolto le domande di F Maria Cristina, dipendente dal 27 settembre 1988 di Autogrill s.p.a. e fino all'1 ottobre 2002 a tempo parziale, dapprima inquadrata al 6 e quindi al 5 livello, con mansioni di cuoca da febbraio 1988, accertandone il diritto all'inquadramento al 4 livello CCNL del turismo, con relativa condanna della società datrice ad esso, alle differenze retributive e al risarcimento del danno, liquidato in Euro 3.000,00 oltre accessori, per unilaterale variazione dell'orario non contrattualmente stabilito), con sentenza 29 maggio 2008, rigettava la domanda di superiore inquadramento, compensando le spese di entrambi i gradi.
A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la corretta qualificazione di inquadramento della lavoratrice al 4 livello professionale, pure in assenza di cuoco responsabile dell'organizzazione della cucina, in quanto addetta ad attività rigorosamente procedimentalizzata, senza margini di autonomia, ne' di iniziativa;
riteneva tuttavia, in difetto di previsione contrattuale, che l'orario lavorativo a tempo parziale non potesse essere unilateralmente determinato dalla società datrice, senza il consenso della predetta, in violazione del 91B833FA68BF359E27E5" data-article-version-id="4067c974-99fe-5ef8-83ca-9cce77a6b2b8::LR91B833FA68BF359E27E5::2007-12-29" href="/norms/laws/itatextd89rd3wyne2vsoe/articles/itaartfir83wy5d05m3k7?version=4067c974-99fe-5ef8-83ca-9cce77a6b2b8::LR91B833FA68BF359E27E5::2007-12-29">D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 8, comma 2 essendole dovuto un emolumento risarcitorio per il disagio,
indipendente dalla prova di esistenza di danno. Con atto notificato il 17 settembre 2008, Autogrill s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste M.C. F con controricorso, contenente ricorso incidentale con quattro motivi, al quale replica Autogrill s.p.a. con controricorso e successiva memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, la datrice ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 8, comma 2, artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea qualificazione dell'emolumento previsto dalla prima norma a titolo sanzionatorio anziché risarcitorio, con la conseguente necessità di prova dell'esistenza di danno per la sua liquidazione.
Con il primo motivo, la lavoratrice a propria volta deduce, in via incidentale, violazione e falsa applicazione dell'art. 250

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