Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/12/2019, n. 32091
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13754-2018 proposto da: ELETTRIKRO IMPRESA INDIVIDUALE già ELETTRIKRO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell'avvocato C M, rappresentata e difesa dall'avvocato L M;- ricorrente -Contro UNICA, AG SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato R A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO GENOVESI, MARIA CLAUDIA FRIGNANI;- controricorrente contro STIRPARO MARCO, STIRPARO MARIO;- intimati - avverso la sentenza n. 507/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/03/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott c)77 - GABRIELE POSITANO. Ric. 2018 n. 13754 sez. M3 - ud. 12-09-2019 -2- Rg. 13754/2019 Rilevato che: con atto di citazione del 19 novembre 2002, F S evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Crotone, la società Elettrikro s.n.c. deducendo di avere acquistato dalla stessa 36 condizionatori, successivamente istallati e di avere preso atto delle disfunzioni segnalate dai clienti. Aggiungeva di avere richiesto l'assistenza di Elettrikro s.n.c. e che, non avendo avuto riscontro, era stato costretto a smontare le macchine e acquistarne altre. I climatizzatori smontati erano stati restituiti alla ditta venditrice, ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 1494 c.c. per i danni, costituiti dal prezzo pagato per i condizionatori e dal costo di montaggio e smontaggio delle macchine si costituiva la società Elettrikro s.n.c. deducendo di avere acquistato i condizionatori da una terza società e di avere segnalato a quest'ultima i vizi denunciati dall'attore. Pertanto, chiedeva in caso di soccombenza di essere tenuta indenne da Unica! AG S.p.A. che, previa autorizzazione, veniva chiamata in causa: si costituiva quest'ultima eccependo la litispendenza, ai sensi articolo 39 c.p.c., tra il giudizio in oggetto e quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Mantova, tra Elettrikro s.n.c. e la terza chiamata. Contestava, nel merito, la pretesa, negando l'esistenza di vizi;con separato atto di citazione notificato il 13 giugno 2003, Elettrikro s.n.c. conveniva davanti al Tribunale di Crotone la società Unical AG per sentirla condannare a tenere indenne l'attrice da qualunque pretesa avanzata in relazione ai condizionatori in oggetto. La convenuta reiterava le medesime difese e, disposta la riunione dei due procedimenti, la causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione ritenuta opportuna dalle parti e l'esame di testimoni;con sentenza del 28 maggio 2010 il Tribunale di Crotone condannava la società Elettrikro s.n.c. a risarcire F S la somma di euro 27.113, dichiarando inammissibile la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di Unical;Rg. 13754/2019 avverso tale decisione proponeva appello Elettrikro s.n.c. con atto di citazione del 23 luglio 2010 contestando la sussistenza dei vizi denunziati e lamentando che, con la sentenza impugnata, l'appellante era stato condannato alla restituzione del prezzo dei condizionatori che l'attore non aveva dimostrato di aver pagato. Contestava la dichiarazione di inammissibilità della chiamata in garanzia sul presupposto del passaggio in giudicato del procedimento instaurato davanti al Tribunale di Mantova in quanto tale giudicato non avrebbe avuto effetti nei confronti del terzo estraneo al giudizio. Nell'ipotesi di sussistenza dei vizi, ribadiva la richiesta di essere garantita dalla ditta fornitrice Unica! AG S.p.A: si costituivano con atti separati F S e la società Unical AG e, in data 29 novembre 2011, gli eredi di F S, M e M. L'appellante chiedeva la sospensione del giudizio sensi articolo 295 c.p.c. sul presupposto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le stesse parti, la Corte di Cassazione aveva annullato la decisione e disposto il rinvio davanti alla Corte d'Appello di Brescia. Rigettata l'istanza di sospensione, in considerazione della diversità del petitum sostanziale, la società Unica' produceva la visura dalla quale risultava che Elettrikro s.n.c. era stata cancellata dal Registro delle imprese di Crotone dall'8 giugno 2008, per cui chiedeva l'inammissibilità dell'appello. Si costituiva la ditta individuale Elettrikro, in persona di A F, che deduceva di continuare l'attività cessata dalla società in nome collettivo;con sentenza del 21 marzo 2017 la Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'appello, con condanna della Elettrikro s.n.c., in persona dell'amministratore unico, A F e, per essa i soci in solido, al pagamento delle spese di lite;avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'impresa individuale Elettrikro in persona di A F, deducendo di continuare l'attività della cessata società in nome collettivo, cancellata per mancata ricostruzione della pluralità dei soci.
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