Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 24/01/2023, n. 02130
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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21441/2020 R.G. proposto da: ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA n. 22, presso lo studio legale Gerardo Vesci & Partners, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati G V e L V;-ricorrente- contro D M, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato S B ;-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1418/2020 depositata il 30/06/2020, R.G.N. 4315/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott. G C.RVATO CHE 1. Con sentenza n. 1418 depositata il 30.6.2020 la Corte di appello di Roma, anche richiamando le pronunce di altre Corti territoriali sul medesimo caso, ha respinto il reclamo proposto da E T s.p.a. avverso la sentenza con cui il Tribunale della medesima sede aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato a M D con lettera del 21.7.2017 e Me aveva ordinato la reintegra nel posto di lavoro, condannando l'azienda a risarcirle i danni in misura pari alle retribuzioni percipiende dal recesso alla reintegra, in applicazione dell'53C082A55F7EC63A1" data-article-version-id="a5b10409-8159-5cac-a181-6864c4603bc1::LR12153C082A55F7EC63A1::2022-05-25" href="/norms/laws/itatext0cmwklgstez8sh/articles/itaart0tc3i5jspeuelh?version=a5b10409-8159-5cac-a181-6864c4603bc1::LR12153C082A55F7EC63A1::2022-05-25">art. 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970. 2. La Corte distrettuale - ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riguardo al diverso regime sanzionatorio conseguente alla violazione dei criteri di scelta nell'ambito dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, considerata l'assoluta differenza tra le due tipologie di recesso - ha, poi, accertato l'illegittimità del licenziamento in considerazione della immotivata (in quanto non illustrata nella comunicazione di avvio della procedura) limitazione della platea dei dipendenti a talune sedi aziendali, anche a fronte di un progetto di ristrutturazione che ricomprendeva tutto il complesso aziendale e in assenza di allegazioni e prova circa la infungibilità (e dunque, la impossibilità di reimpiego in altri settori aziendali) del lavoratore. 3. Per la cassazione di tale sentenza la società propone ricorso affidato a quattro motivi;la società, tra l'altro, ha richiesto la rimessione della causa alle sezioni unite della Corte o, subordinatamente, in pubblica udienza. Resiste il lavoratore con controricorso. 4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 47 della legge n. 92 del 2012 e degli artt. 426 e 427 cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente i giudici del merito ritenuto ammissibile l'impugnazione di un licenziamento collettivo proposta con il rito cd. "Fornero" di cui alla legge n. 92 del 2012 e non invece con il rito ordinario ai sensi dell'art. 414 cpc. 2. Con il secondo motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 della legge n. 223 del 1991 e 41 Cost. (ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato una lettura della normativa che escluda l'esigibilità della comparazione tra i dipendenti quando questa risulti oggettivamente incompatibile con le esigenze aziendali per ragioni geografiche, essendo collocate le diverse sedi operative della società a centinaia di chilometri l'una dall'altra e imponendo, la valutazione globale dell'azienda, conseguenze irrazionali quali i trasferimenti di decine di dipendenti a notevole distanza dalle rispettive sedi di assegnazione. La determinazione dell'ambito del licenziamento collettivo deve, invece, essere rimessa unicamente alla scelta del datore di lavoro ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, in virtù del fondamentale principio di libertà di iniziativa economica dettato dall'art. 41 Cost.;inoltre lamenta che la Corte distrettuale aveva erroneamente ritenuto che non potessero privilegiarsi, tra i vari criteri di scelta dei lavoratori, quelli delle esigenze tecnico-produttive a fronte delle esigenze, sottolineate dallo stesso giudice di merito, delle esigenze di rinnovamento delle strategie aziendali per mantenere competitività sul mercato, trattandosi dunque di una riduzione "mirata" a specifici profili tecnici e non certo di personale fungibile. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, commi 4, 5 e 7 della legge n. 300 del 1970 e degli artt. 5 4, 5 e 17 della legge n. 223 del 1991 (ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) nonché la violazione dell'art. 100 cpc, avendo, la Corte distrettuale, erroneamente applicato la tutela reintegratoria posto che l'esubero del profilo di appartenenza del lavoratore sussisteva e, dunque, la violazione del criterio di scelta ha configurato un vizio meramente formale e non sostanziale. Nel 'caso di specie, non è stata lamentata la violazione dei criteri di scelta bensì questioni relative alla collocazione aziendale e ai profili delle mansioni, la cui violazione determina l'applicazione del comma 7 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Inoltre, la Corte territoriale non aveva verificato, in concreto, che il lavoratore non fosse in esubero, limitandosi ad effettuare una valutazione in astratto. 4. La ricorrente denuncia, con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 3 della legge n. 223 del 1991, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, in contrasto con gli artt. 3, 24, 41 Cost. per violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e della libertà di iniziativa economica privata (ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente respinto la questione di legittimità costituzionale concernente il diverso regime sanzionatorio riservato, in caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori, ai licenziamenti collettivi (reintegrazione nel posto di lavoro) e ai licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo (risarcimento del danno), non sussistendo alcuna esigenza razionale di diversificare fattispecie che hanno il medesimo impatto sociale e che applicano i medesimi criteri di scelta. 5. Il ricorso non merita accoglimento, né deve ritenersi ricorrano i requisiti per l'assegnazione della controversia alle Sezioni Unite, non rappresentando - le questioni sottoposte al vaglio di questo Collegio - profili di originalità rispetto agli orientamenti consolidati di questa Corte. 5.1. Va, invero, disattesa l'istanza della società di rimessione del ricorso, per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite ex art. 374 c.p.c., al primo presidente, al quale avrebbe dovuto essere rivolta ai sensi e nei termini dell'art. 376, comma 2, c.p.c. e 139 disp. att. c.p.c.;posto che, anche laddove proposta dal pubblico ministero ex art. 376, u.c., c.p.c., la stessa rappresenta una mera sollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale (Cass. n. 12962 del 2016;Cass. n. 8016 del 2012), nell'istanza non vengono evidenziate questioni di diritto che siano state decise in senso difforme dalla sezione semplice, né il ricorso presenta una questione di massima di particolare importanza che non sia stata già decisa da conforme giurisprudenza di questa Corte dalla quale non si ravvisa ragione per discostarsi. 5.2. Analogamente va respinta la richiesta di trattazione in pubblica udienza, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in udienza pubblica ex art. 375, u.c., c.p.c., e, specificamente, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante (Cass. n. 5533 del 2017;Cass. n. 26480 del 2020);il collegio ben può esgludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza proprio "in ragione del carattere consolidato dei 8 principi di diritto da applicare al caso di specie" (cfr. Cass. SS.UU. n. 14437 del 2018).
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