Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2019, n. 17567

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2019, n. 17567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17567
Data del deposito : 24 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M I, nata a San Paolo Bel Sito il 13/06/1986 avverso l'ordinanza del 29/10/2018 del Tribunale di Napoli visti gri atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l'avv. A P, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 29 ottobre 2018, il Tribunale di Napoli ha accolto l'istanza di riesame proposta da I M avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. - ravvisando le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. - le aveva applicato la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi stabilmente associata con il marito e con altre persone al fine di commettere una serie indeterminata di reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, nonché per un reato di continuata detenzione a fini di spaccio della medesima sostanza, commesso in concorso con altre persone e qualificato come violazione degli artt.81 e 110 cod. pen. e 73 T.U. stup. Pur riconoscendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati, il Tribunale ha ritenuto che nei suoi confronti non fossero ravvisabili concrete ed attuali esigenze cautelari e ha pertanto annullato l'ordinanza impugnata disponendo l'immediata scarcerazione dell'indagata se non detenuta per altra causa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagata, deducendo la violazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria circa la partecipazione dell'indagata al reato associativo, lamentando l'omessa, o apparente, motivazione rispetto a quanto devoluto nella memoria difensiva depositata nel giudizio di riesame. In sintesi, censurando l'indebito ricorso alla motivazione per relatíonem al provvedimento impugnato, la ricorrente si duole del fatto che l'ordinanza non prenda minimamente in esame le specifiche doglianze rassegnante nei motivi di gravame circa l'alternativa interpretazione delle conversazioni telefoniche a cui la ricorrente ha preso parte e che sono state utilizzate per ritenere la sua partecipazione al sodalizio criminoso quale collaboratrice del marito nella cessione della sostanza stupefacente. Si lamenta, inoltre, che dalle citate conversazioni emergerebbe che i presunti acquirenti alle cui telefonate ella rispose intendessero parlare con il marito, ritenendola evidentemente non intranea al gruppo.
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