Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria 30/03/2023, n. 08948

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria 30/03/2023, n. 08948
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08948
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 34706 R.G.anno 2019 proposto da: E s.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesadall’avvocato E M, presso il quale è domiciliata;
ricorrente

contro

Wind Tre s.p.a. con socio unico – Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.àr.l., rappresentata e difes a dagli avvocati G G, I P Gian M R e M S, domiciliata presso i primi due;
controricorrentee ricorrente incidentale nonché

contro

Teleunit LTD;
intimata Sez. I–RG 34076 /2019 camera di consiglio16.2.2023 avverso averso le sentenze nn. 3192/2017, depositat a il 16 maggio 2017 e 3032/2019depositata il 9 maggio 2019 de lla Corte di appel l o di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal consigliere relatore M F. LA CORTE RILEVA1. ― E s.p.a. e Teleunit LTD ha nno convenuto in giudizio Wind Telecomunicazioni s.p.a. lamentando che la società convenuta, la quale svolgeva attività di installazione e fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché di offerta dei relativi servizi, operando a tutti i livelli della filiera produttiva della comunicazione elettronica, aveva abusato della sua posizione di dominanza, ponendo in esserenei loro confronti condotte illecite ed abusive: e ciò mediante l’applicazione di condizioni economiche per il servizio di terminazione delle chiamate, dirette alla sua rete, discriminatorie rispetto a quelle costantemente concesse alle proprie divisioni commerciali. Hanno precisato che l’abuso era stato oggetto di un procedimento avanti all’A.G.C.M. (Autorità garante della concorrenza e il mercato), il quale si era concluso con un provvedimento, confermato in sede giurisdizionale amministrativa, che aveva accertato l’abuso di posizione dominante e irrogato, ai danni della stessa, una sanzione di due milioni di euro.Entrambe le società hanno domandato la condanna di Wind al risarcimento del dannoderivante dai maggiori costi sostenuti per il servizio di terminazione rispetto a quello che avrebbero potuto corrispondere in assenza dell’abuso. I due giudizi, introdotti separatamente, sono stati successivamente riuniti. Nella resistenza di Wind è stata poi disposta consulenza tecnica d’ufficio e in esito al giudizio il Tribunale di Roma ha condannato la società convenuta al risarcimento del danno derivante dalla compressione dei margini di guadagno ritenuto coincidente con i Sez. I–RG 34076 /2019 camera di consiglio16.2.2023 maggiori costi sostenuti, liquidando il danno stesso nella misura di euro 2.408.401,83 per E e di euro 406.639,82 per Teleunit. 2. ― Con sentenza non definitiva del 16 maggio 2017 la Corte di appello di Romaha confermato la pronuncia impugnata in punto di an debeatur e, ai fini della quantificazione del danno, ha ritenuto non condivisibile la conclusione cui era pervenuto il Giudice di primo grado: in particolare, haritenuto che il pregiudizio patrimoniale n on potesse essere quantificato avendo
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