Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2022, n. 37222
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HU IO nato il [...] avverso l'ordinanza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.HU IO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui proposta.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto i Carabinieri in data 30 gennaio 2019 tentarono la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione della pena di mesi sei di reclusione, inflittagli per il reato di cui all'art. 451 cod. pen., senza trovarlo a casa. Nell'arco di soli due giorni emisero un verbale di vane ricerche che trasmisero alla Procura di Prato, che emanò, nel maggio 2019, un decreto di irreperibilità illegittimo perché il ricorrente si era solo recato in Cina per un breve periodo, per andare a trovare i suoi genitori. L'ordine di carcerazione n. 488 del 2018 divenne così esecutivo senza che il ricorrente ne fosse a conoscenza. HU IO rientrò in Italia a fine febbraio 2019 e, ai primi di agosto 2019, del tutto ignaro che su di lui pendesse un ordine di carcerazione esecutivo e mai notificato correttamente, andò in ferie a Venezia, dove venne arrestato. Egli non ha mai avuto dunque la possibilità di chiedere una misura alternativa alla detenzione. Il difensore presentò al magistrato di sorveglianza di Venezia la richiesta di una misura alternativa al carcere, indicando l'abitazione dove viveva con la famiglia da ben 4 anni e i Carabinieri questa volta, a distanza di pochi mesi dal primo tentativo di notifica, accertarono che in effetti il ricorrente abitava in via Pascoli n. 12, a Montemurlo, con i familiari. Egli inoltre non aveva carichi pendenti, onde il magistrato di sorveglianza di Venezia, con il parere positivo della Procura generale, concesse la detenzione domiciliare. Hu IO dunque rimase in detenzione domiciliare fino al 12 dicembre allorquando il giudice dell'esecuzione di Prato, sollecitato dal difensore, dichiarò nullo il decreto di irreperibilità emesso dalla Procura di Prato in relazione all'ordine di esecuzione n. 488 del 2018, disponendo l'immediata liberazione del detenuto. È stato dunque violato il diritto del ricorrente di ricevere una regolare notifica dell'ordine di carcerazione, che poteva essere anche notificato ai suoi familiari conviventi, che si trovavano presso l'abitazione. Poiché HU IO aveva una casa, non sarebbe mai finito in carcere, come ha dimostrato l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Venezia. Avendo anche il lavoro, il ricorrente avrebbe evitato la detenzione domiciliare. Egli quindi