Cass. civ., sez. VI, sentenza 28/06/2012, n. 10980
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Nell'espropriazione presso terzi, quando venga disposta l'assegnazione senza che sia stata precedentemente ordinata la vendita, trova applicazione l'art. 617 cod. proc. civ., nel testo sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, per effetto dell'art. 39-quater d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha elevato a venti giorni il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi anche per le procedure esecutive pendenti a tale data, ma non anche la previsione di cui al secondo periodo del medesimo art. 39-quater, secondo il quale "quando tuttavia è già stata ordinata la vendita la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore", atteso che questa disposizione si riferisce alle modalità della vendita e presuppone che la stessa sia stata effettivamente fissata.
Sul provvedimento
Testo completo
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F M - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29543-2010 proposto da:
S A SVNTN46E18H501H, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell'avvocato M L, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S S;
MAZZURANA FRANCO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1004/2009 del TRIBUNALE di TRENTO del 12.12.09, depositata il 19/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott. R V;
udito per il ricorrente l'Avvocato M L che si riporta agli scritti.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. V G che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Salpi srl propose opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in una procedura esecutiva mobiliare, aveva assegnato al creditore procedente S A le quote della società Assinord srl, di proprietà della debitrice esecutata Salpi srl.
Con sentenza del 19.12.2009, il tribunale di Trento accolse l'opposizione esecutiva.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il Salvatore.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soggetto alla normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato pubblicato dopo
l'entrata in vigore della detta legge (4 luglio 2009). Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 611 c.p.c. in relazione all'art. 360