Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2018, n. 14648
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI EL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
FRANCESCA PICARDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso per Il Proc. Gen. ritiene fondato il ricorso del Responsabile Civile, conclude per l'annullamento senza rinvio cOn refusione delle spese a favore delle Parti Civili;
per il ricorso di IL EL conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. Udito il difensore L'avvocato SORGI ENRICO del foro di PALERMO in difesa del Responsabile Civile UNICREDIT GROUP SPA si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento di tutte le spese. L'avvocato CATUARA STEFANO del foro di AGRIGENTO in difesa delle Parti Civili TO CARMELINA e TO SC deposita nomina, nota spese e conclusioni scritte cui si riporta.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha assolto EL IL dai reati di cui agli artt. 61 n.2 e n.11, 81, 485, escluso il richiamo dell'art. 491 cod.pen. (capi c e f - per avere, in qualità di dipendente della Unicredit Group Banco di Sicilia s.p.a., formato falsi documenti e successivamente fatto uso degli stessi e più precisamente Inquiry Saldi, riportanti importi non veritieri relativamente alla posizione bancaria dei suoceri ON TO e SA RD, ordini di prelievo o di emissione di assegni circolari, con la falsa sottoscrizione del cognato CE TO) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, revocando per l'effetto le statuizioni civili, e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 7 e n. 11, 624 e 625 n. 2 relativamente alle condotte consumate in data 7 aprile 2009 e 25 maggio 2009 per intervenuta prescrizione (capo e - per essersi impossessato della complessiva somma di euro 64.000,00, prelevandola dal conto corrente del cognato CE TO, usando i documenti falsi formati: più precisamente prelevando euro 30.000 il 7 aprile 2009 ed il 25 maggio 2009 e euro 14.000 il 9 giugno 2009). Ha, quindi, rideterminato la pena nel minimo edittale di anni tre di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione all'unica ipotesi di furto pluriaggravato non prescritta, mentre ha confermato nel resto l'impugnata sentenza e ha ridotto le somme dovute a titolo di provvisionale nei confronti ON TO ad euro 80.000,00 e SA RD ad euro 50.000, condannando l'imputato ed il responsabile civile Unicredit alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. In primo grado EL IL era stato condannato per i reati di cui al capo c (limitatamente ai documenti Inquiry Saldi emessi dalla data del 10 aprile 2008 e successivamente), di cui al capo e ed f, unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 900 di multa, ed, unitamente al responsabile civile Unicredit s.p.a., al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, a favore delle parti civili IN TO, CE TO, ON TO e SA RD, con previsione di una provvisionale a favore degli ultimi tre 2.Avverso tale sentenza, depositata oltre il termine fissato e notificata all'imputato in data 19 aprile 2017 ed al responsabile civile in data 28 marzo 2017, hanno proposto ricorso per cassazione EL IL in data 31 maggio 2017 e la Unicredit in data 27 aprile 2017. 3. EL IL ha dedotto la violazione degli artt. 61 n. 7 e 11, 624 e 625 n. 2 cod.pen. e 530 cod.proc.pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avendo il giudice di secondo grado ripetuto gli stessi errori di quelli di primo grado e, cioè, essendo pervenuto alla condanna, nonostante la mancata dimostrazione dell'impossessamento delle somme, in considerazione dell'uso che ne è stato fatto;
la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen. nonché la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod.pen. relativamente alla ridotta somma di euro 14.000;
la violazione dell'art. 157 cod.pen., essendo intervenuta la prescrizione alla data della sentenza impugnata (5 dicembre 2016) anche in ordine all'unica fattispecie di reato residua del 9 giugno 2009. 4.Unicredit s.p.a. ha dedotto con unico motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 538