Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2018, n. 06929

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2018, n. 06929
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06929
Data del deposito : 20 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14377-2015 proposto da: M U, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell'avvocato M B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

nonché

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LE MARCHE DELLA CORTE DEI CONTI, MUTI VLADIMIRO, G R, S F, DESIDERI CLAUDIO, LUCESOLI LORENZO, BEVILACQUA GIOVANNI, DI BITONTO CATERINA;

- intimati -

sul ricorso 16569-2015 proposto da: G R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI NICOTERA

29, presso lo studio dell'avvocato M A M F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P;

- ricorrente -

S F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI NICOTERA

29, presso lo studio dell'avvocato M A M F, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati M B e P C;
- ricorrente successivo -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

nonché

contro

Ric. 2015 n. 14377 sez. SU - ud. 27-02-2018 -2- PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LE MARCHE DELLA CORTE DEI CONTI, M U, DESIDERI CLAUDIO, LUCESOLI LORENZO, DI BITONTO CATERINA, BEVILACQUA GIOVANNI, MUTI VLADIMIRO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 225/2015 della CORTE DEI CONTI - PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 13/03/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Michele Brunetti, anche per delega dell'avvocato Paolo Pauri.

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 225/A/2015 del 13/03/2015 la Prima Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti accolse solo in punto di riduzione della somma oggetto della condanna per danno erariale i distinti - e poi riuniti - appelli proposti da Vladimiro M, Umberto M, Renato G, Fabio S, Claudio D, Lorenzo L, Giovanni B e Caterina D B avverso la sentenza n. 76/2013, depositata il 26/06/2013, nonché la sentenza non definitiva n. 248/2010 depositata il 20/12/2010 - di reiezione dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile - della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche.

2. I condannati videro ridotto, da quello indicato nella richiesta del Procuratore Regionale nella citazione del settembre 2007 (di C 2.147.519,04, dato dalla differenza da C 3.082.616,14 - costo di acquisto delle quote della società C.C.S. - di C 537.425,00 - valore dell'immobile - e di C 397.672,10, a titolo di canoni di locazione di Ric. 2015 n. 14377 sez. SU - ud. 27-02-2018 -3- AnconAmbiente a C.C.S., dal luglio 2001, per 70 mesi complessivi) l'importo complessivo del risarcimento oggetto di condanna ad C 290.000,00, ripartito, in base alle singole responsabilità alla causazione dell'evento dannoso, per quel che in questa sede ancora interessa, nei confronti del M in C 100.000,00, nonché del G e dello S in C 30.000,00 cadauno.

3. I convenuti furono riconosciuti corresponsabili a vario titolo dell'acquisto, da parte di AnconAmbiente spa, partecipata per la quasi totalità dal Comune di Ancona, di una società proprietaria di un'area destinata all'installazione di una stazione di trasferimento di rifiuti solidi urbani, inidonea allo scopo e ad un prezzo di gran lunga superiore, rispetto al suo valore: in particolare, il M quale autore delle perizie in base alle quali il prezzo era stato determinato in C 3.082.616,14, a fronte di un valore di soli C 537.425,00;
il M, quale presidente del c.d.a. di AnconAmbiente;
il D, il L, il B e la D B quali componenti del consiglio di amministrazione;
il G e lo S, peraltro in base a chiamata in causa successiva alla sentenza non definitiva di primo grado, quali Sindaci del Comune di Ancona succedutisi nella carica.

4. Quanto al merito della vicenda, la Corte dei conti valutò sussistenti sia la non necessità dell'acquisto delle quote societarie della Container Consult & Service srl o C.C.S. srl, sia la palese antieconomicità dell'intera operazione: risultando, da un lato, che la necessità di una stazione di trasferimento dei rifiuti solidi urbani era assai più limitata, nel senso che bastava, a tal fine, un'area più ridotta rispetto all'intera area appartenente alla Società venditrice e per di più per il tramite dell'acquisto delle quote di questa;
e condividendo, dall'altro lato, i motivi per i quali il primo giudice aveva ritenuto di apprezzare - come parametro - la stima relativa al prezzo d'acquisto delle azioni, effettuata dall'Agenzia del territorio, come rettificata a seguito delle osservazioni svolte dall'incaricato di Ric. 2015 n. 14377 sez. SU - ud. 27-02-2018 -4- AnconAmbiente alla verifica delle perizie precedentemente acquisite dalla Società, così evidenziato un danno concreto, certo ed attuale.

5. Per la cassazione della descritta sentenza di appello propose per primo ricorso, notificandolo il 28-29/05/2015 (ed iscrivendolo al n. 14377/15 r.g.), Umberto M, affidandosi ad un unitario motivo di contestazione dell'affermata giurisdizione del giudice contabile, seguito dal controricorso del Procuratore Generale presso la Corte dei conti, notificato a partire dal 07/07/2015;
proposero successivamente separati ricorsi, notificati a partire dal 19/06/2015 ed iscritti entrambi a diverso numero di r.g. (16569/15), Renato G e Fabio S, per resistere a ciascuno dei quali notificò distinti controricorsi il P.G. contabile.

6. Depositate dai ricorrenti successivi memorie ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ. per la pubblica udienza del giorno 27/02/2017, nel corso di questa sono stati riuniti i ricorsi successivi, iscritti al n. 16569/15 r.g., a quello per primo iscritto (col n. 14377/15) a r.g. Ragioni della decisione 1. La qui gravata sentenza ha confermato la giurisdizione del giudice contabile, proclamata con la sentenza non definitiva di primo grado, nei confronti di tutti gli attuali appellanti, così motivando: - andava confermata l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal M, che aveva già proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sotto diversi profili, deciso Cass. ord. n. 24671/2009, nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice contabile;
- le medesime conclusioni andavano estese agli altri originari convenuti (M, D, L, D B, B) ed ai chiamati in causa (G e Sturiani), che pure avevano formulato analoga eccezione in primo grado;
- infatti, anche a voler considerare non sussistenti - all'atto della commissione dei fatti dannosi di cui si discute - i requisiti di Ric. 2015 n. 14377 sez. SU - ud. 27-02-2018 -5- Società in house providing in capo ad AnconAmbiente, come statuito dalla stessa Corte di cassazione, riguardo ad altra fattispecie che aveva coinvolto la stessa AnconAmbiente, con sentenza n. 7177/2014, la giurisdizione del giudice contabile doveva reputarsi sussistente sulla base di un criterio di collegamento, aggiuntivo, rispetto alla natura della Società, in quanto tale non vagliato dalla Corte regolatrice, costituito dalla sussistenza di un rapporto di servizio - all'epoca dei fatti - fra la Società e l'Ente Locale territoriale, esattamente derivante da un apposito contratto, stipulato nel 2001, relativo al servizio pubblico di igiene ambientale, allo scopo di regolamentare la gestione del servizio stesso, contemplando ivi anche poteri di controllo;
- in conseguenza di tanto, la Società era stata abilitata all'esercizio, in via esclusiva al di fuori delle regole concorrenziali, di un servizio pubblico, che avrebbe potuto essere gestito ed organizzato direttamente dal Comune di Ancona - come era stato per il passato - sottoposto ad una speciale regolamentazione normativa e convenzionale, destinato ad essere offerto in condizioni di parità alla generalità degli utenti;
- inoltre, AnconAmbiente era sempre stata una società a totale partecipazione pubblica e t15J fino al 2 maggio 2003, in particolare, il Comune di Ancona era stato l'unico azionista della Società medesima, con il vincolo della cessione delle quote ai soli soci pubblici e quindi tale partecipazione non era stata connotata da alcun interesse di tipo privatistico;
- del resto, la stessa Corte regolatrice non aveva mai rinunciato a valutare, di volta in volta, la sussistenza di un rapporto di servizio fra Enti pubblici e Società partecipate, riconoscendo e ritenendo sussistente, comunque, la cognizione del giudice contabile per danni causati da amministratori o dipendenti, anche direttamente al patrimonio sociale di queste ultime e non solo all'Ente pubblico Ric. 2015 n. 14377 sez. SU - ud. 27-02-2018 -6- partecipante al capitale, quando detta evenienza di «rapporto di servizio» sussistesse (richiamando ad es.: Cass. SS.UU., sent., n. 5032/2010;
ordinanze, nn. 8437/2010;
10062 e 10063/2011);
- pertanto, all'epoca dei fatti di causa doveva qualificarsi sussistente un rapporto di servizio formale e sostanziale tra AnconAmbiente ed il Comune di Ancona, con innegabile giurisdizione della Corte dei conti, per responsabilità amministrativo-contabile da danno erariale.

2. Il ricorrente Umberto M denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme in tema di riparto della giurisdizione ai sensi degli artt. 111, VIII co., Cost., 360 n. 1 e 362 cpc»: - per contrarietà delle ragioni della decisione in punto di giurisdizione a Cass. ord. 7177/14, resa sulla medesima vicenda dell'acquisto delle quote sociali della C.C.S. srl ma in diverso giudizio contabile, nonché per l'irrilevanza del precedente - Cass. Sez. U. ord.24671/10 - di questa Corte in punto di giurisdizione contabile quanto al litisconsorte M (precedente che la sentenza di primo grado aveva reputato indissolubilmente collegato all'iniziale prospettazione della domanda del M in punto di giurisdizione, siccome basata sulla sola natura privatistica anziché pubblicistica): al riguardo esaltando altro precedente della stessa Corte dei conti (sentenza n. 707/12), adesivo alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sulla normale sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (adducendo sul punto un orientamento consolidatosi fin da Cass. Sez. U. 20941/11, seguita da Cass. Sez. U. 3692/12 e 7374/13);
negando la rilevanza della qualificabilità di Anconambiente spa quale società in house providing, avendo essa assunto le relative caratteristiche solo in tempo successivo (a partire dal 30/09/2008) ai fatti per cui era causa (2001) e finanche all'inizio del giudizio contabile (2007), secondo quanto consacrato nella richiamata ordinanza di questa Corte n. 7177/14 relativa a parallela vicenda, invocata con efficacia di Ric. 2015 n. 14377 sez. SU - ud. 27-02-2018 -7- giudicato (per l'identità delle persone coinvolte e della questione giuridica decisa);
- per l'irrilevanza del rapporto di servizio, ritenuto elemento discriminante rispetto al decisum di Cass. Sez. U. 7177/14, se non altro perché comunque proprio da questa tenuto in considerazione, avendo qualificato regolato il rapporto in base ad un ordinario vincolo contrattuale, privo di qualsiasi connotazione pubblicistica: pertanto, sarebbe spettata al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite da amministratori e dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, quand'anche totalitaria, né un danno arrecato direttamente allo Stato o ad altro ente pubblico idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti (secondo Cass. Sez. U. n. 7374/13);
- per la già operata piena valutazione, ad opera della ripetutamente invocata Cass. Sez. U. n. 7177/14, del rapporto tra il Comune e la Società partecipata, ricondotto agli ordinari strumenti contrattuali di verifica dell'esecuzione della convenzione, senza alcun meccanismo di ingerenza diretta e puntuale sulla gestione della partecipata da parte dell'ente partecipante, attraverso suoi dirigenti o funzionari;
- per l'irrilevanza pure della partecipazione totalitaria dell'ente locale e del diretto affidamento del servizio in via esclusiva, peraltro mai gestito direttamente dal Comune di Ancona e sempre affidato ai sensi dell'art. 113 d.lgs. 267/00. 3. Con il suo ricorso, notificato a partire dal 19/06/2015 ed intestato (sebbene impropriamente) «Regolamento di giurisdizione», Ric. 2015 n. 14377 sez. SU - ud. 27-02-2018 -8- Renato G impugna la sentenza della Corte dei conti con motivi indifferenziati (iniziando ad esporli a pag. 27), deducendo: - l'insanabile contrasto con Cass. 7177/14, intervenuta nella vicenda e per episodio strettamente connesso quanto alla natura di AnconAmbiente spa all'epoca dei fatti per cui è qui causa (2001);
- l'erroneità del richiamo alla sentenza parziale di primo grado ed il contrasto con Corte conti n. 707/12;
- l'irrilevanza del possesso dei requisiti di società in house providing da parte di AnconAmbiente spa, siccome conseguiti in tempo di gran lunga successivo ai fatti;
- l'erroneità del criterio di collegamento, aggiuntivo rispetto a quanto deciso da Cass. 7177/14, con la giurisdizione contabile ravvisato nella qui gravata sentenza nel rapporto di servizio della società partecipata con l'ente locale partecipante, per la diversa natura del contratto di servizio del 19/07/2001, esclusivamente privatistica, espressamente vagliata proprio dalla ripetuta pronuncia delle sezioni unite di questa Corte;
- il carattere ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità sull'azione di responsabilità concernente le società partecipate (fin da Cass. Sez. U. 22609/14);
- la sussistenza della giurisdizione contabile solo quanto alle società cc.dd. in house, per la cui configurabilità occorrono almeno tre requisiti: capitale sociale interamente detenuto da uno o più Enti pubblici per l'esercizio dei pubblici servizi, con divieto statutario di cedere le partecipazioni a privati;
svolgimento dell'attività prevalente in favore degli Enti soci, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta carattere meramente strumentale;
assoggettamento a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli Enti Pubblici sui loro uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile;
Ric. 2015 n. 14377 sez. 5U - ud. 27-02-2018 -9- - la rilevanza dell'alterità giuridica e patrimoniale tra società di capitale - quand'anche a totale partecipazione pubblica - e socio pubblico ai fini dell'esclusione della natura erariale del danno causato al patrimonio societario, con conseguente carenza della giurisdizione del giudice contabile;
- l'esclusione dei requisiti per qualificare la AnconAmbiente quale società in house al tempo dei fatti, secondo quanto accertato da Cass. 7177/14: ciò che esclude ogni ulteriore revocabilità in dubbio della relativa soluzione della questione sulla giurisdizione.
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