Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2022, n. 19275

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2022, n. 19275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19275
Data del deposito : 15 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso n. 11459/2018 proposto da M G, rappresentato e difeso dall'avvocato M E:

- Ricorrente -

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
- Con troricorrente - avverso il decreto n. 8039/2017 della Corte d'Appello di Roma, depositato il 26.09.2017;
2J-V 17:( presa visione della requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa F C, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. A C;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor G M ha impugnato il decreto col quale la Corte d'appello di Perugia ha rigettato la domanda di equa riparazione da lui proposta, ai sensi della legge n. 89 del 2001, per l'irragionevole durata di un processo penale nel quale esso ricorrente - dopo aver presentato querela il 3 agosto 2006 - si era costituito parte civile nella prima udienza dibattimentale, svoltasi il 26 gennaio 2010. Nel ricorso si espone: - che il signor M non aveva potuto esercitare il diritto di costituirsi parte civile in sede di udienza preliminare perché di tale udienza (celebratasi il 13.10.09) non gli era stato dato avviso;
- che la corte territoriale ha motivato la propria decisione rilevando che, dopo la costituzione di parte civile del signor M, il processo si era protratto per una durata non irragionevole e che, d'altra parte, la persona offesa dal reato o il querelante non possono considerarsi parti del procedimento penale prima della loro costituzione come parte civile. Con l'unico motivo di ricorso il signor M denuncia la violazione dell'articolo 2 della legge n. 89/2001 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) e dell'articolo 6 CEDU (e, conseguentemente, degli articoli 3 e 117 della Costituzione) in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ancorando il momento di insorgenza del processo presupposto, rilevante ai fini della domanda del querelante di equa riparazione per la durata di non ragionevole del processo, nel giorno della costituzione di parte civile invece che nel giorno del deposito della querela.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso. La causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 10 marzo 2019, per la quale non sono state depositate memorie;
all'esito di tale adunanza il Collegio ha disposto la rimessione della causa in pubblica udienza e il ricorso è stato infine fissato alla pubblica udienza del 16 dicembre 2021 e ivi - non avendo alcuna delle parti fatto richiesta di discussione orale - è stato trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall'art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, previo deposito di requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza il Collegio remittente ha evidenziato le seguenti questioni di diritto poste dal ricorso in esame: a) la prima questione consiste nello stabilire se, considerato che il giudizio presupposto è stato definito il 2.11.2011 e il presente giudizio di equa riparazione è stato introdotto il 2.5.12, l'articolo 2 della legge n. 89 del 2009 vada applicato nel testo originario, che non dettava alcuna specifica disciplina del diritto all'equa riparazione della parte offesa nel processo penale, oppure nel testo novellato dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, che ha in tale articolo ha inserito un comma 2 bis ove espressamente si dispone che «il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile ... »;
b) la seconda questione consiste nello stabilire se possa ritenersi compatibile con il disposto dell'articolo 6 CEDU - anche alla luce dei principi fissati nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 dicembre 2017, Arno/di c. Italia - il principio che il diritto al risarcimento del danno da durata non ragionevole del processo penale non spetta al danneggiato che non si sia (o fino a quando non si sia) costituito parte civile;
principio al quale si è uniformata la corte territoriale e che è stato enunciato da questa Corte con riferimento al testo dell'articolo 2 della legge n. 89 del 2001 anteriore alle modifiche apportate dal decreto legge n. 83/2012 (tra le tante, sentt. nn. 1405/03, 13889/03, 11480/03, 569/07: più di recente, sentt. nn. 14925/15, 8291/16, 26625/16), e che, infine, è stato tradotto in disposizione legislativa con il suddetto articolo 2 bis della legge n. 89/2001, introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2, del menzionato decreto legge n. 83/2012. Sulla prima questione deve ritenersi che nel presente giudizio l'articolo 2 della legge n. 89 del 2009 vada applicato nel testo originario e, pertanto, non trovi applicazione la disposizione dettata dal comma 2 bis inserito in tale articolo dall'articolo 55, primo comma, lettera a), n. 2, del decreto- legge n. 83 del 2012. Ciò in quanto il secondo comma del medesimo articolo 55 espressamente dispone che «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
la legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012 è la legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1'11 agosto 2012 e, per il disposto del suo articolo 1, comma 2, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 12 agosto 2012, quando il ricorso introduttivo del presente giudizio era già pendente. Si tratta allora, in definitiva, di stabilire - affrontando la seconda delle due questioni sopra enucleate - se debba darsi continuità alla giurisprudenza formatasi prima delle modifiche recate alla legge n. 89/2001 dal decreto-legge n. 83/2012 - alla cui stregua, come già ricordato, il risarcimento del danno da durata non ragionevole del processo penale non spetta al danneggiato che non si sia (o fino a quando non si sia) costituito parte civile - nonostante che la Corte EDU:- nella menzionata sentenza Arno/di c. Italia, abbia sottolineato che l'applicabilità dell'articolo 6 CEDU non dipende dal riconoscimento dello statuto formale di "parte" nel dritto nazionale, giacché lo spirito della Convenzione impone di non fermarsi ad un approccio formalistico nella individuazione della nozione di parte e di cogliere, al di là delle apparenze, la realtà della situazione litigiosa, accertando, da un lato, se, in concreto, la parte lesa abbia inteso far valere in sede penale un suo diritto civile e, d'altro lato, se l'esito della fase delle indagini preliminari sia stato determinante ai fini di tale diritto (cfr. § 28);
- nella sentenza 18 marzo 2021 Petrella c. Italia abbia affermato che «un individuo non può essere obbligato a proporre un'azione per lo stesso scopo nei tribunali civili dopo che il procedimento penale è caduto in prescrizione per colpa del giudice penale» (§53). Il Collegio ritiene che il principio che il risarcimento del danno da durata non ragionevole del processo penale non spetta al danneggiato che non si sia (o fino a quando non si sia) costituito parte civile vada mantenuto fermo, pur dopo le pronunce della
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