Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2023, n. 15615

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2023, n. 15615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15615
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: 1) G A, nato il 16/08/1985;
Avverso la sentenza emessa il 07/02/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro;
Sentita la relazione del Consigliere A C;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 22 giugno 2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari, all'esito di rito abbreviato, giudicava l'imputato A G colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (art. 648 cod. pen.), 2 (artt. 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), 3 (artt. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cod. strada), 4 (art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110). Conseguiva a tali statuizioni processuali la condanna dell'imputato A G alla pena di otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa per i reati di cui ai capi 1 e 2, unificati dal vincolo della continuazione con il reato di cui al capo A della rubrica della sentenza irrevocabile deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari il 21 ottobre 2015;
alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui al capo 3;
alla pena di quattro mesi di arresto e 800,00 euro di ammenda per il reato di cui al capo 4. 2. Con sentenza emessa il 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da A G, in riforma della decisione appellata, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo 4 e rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi 1, 2 e 3 - ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo A della rubrica della sentenza irrevocabile pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari il 21 ottobre 2015 - in dieci mesi di reclusione a 400,00 euro di multa. La decisione di primo grado, nel resto, veniva confermata.

3. I fatti di reato oggetto di contestazione, così come contestati in rubrica ad A G, si verificavano il 21 gennaio 2015, intorno alle ore 21.20, quando l'imputato si sottraeva a un controllo di polizia, allo scopo di evitare di essere trovato in possesso del fucile doppietta, del sottocanna per fucile in legno e della cartuccia calibro 12, descritti ai capi 1 e 2, provocando, in tal modo, un incidente stradale, verificatosi a Corigliano Calabro, nel corso del quale decedeva L C A, che viaggiava a bordo dell'autovettura condotta dal ricorrente, ribaltatasi durante la fuga dal posto di blocco. Gli accadimenti criminosi venivano accertati grazie agli accertamenti giurisdizionali trasfusi nella sentenza irrevocabile pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari il 21 ottobre 2015, che venivano integrati dalle dichiarazioni rese dalla madre di L C A, L E C, nella prima fase delle indagini preliminari e dalle verifiche investigative compiute dai militari della Stazione dei Carabinieri di Corigliano Calabro, per sottrarsi al cui controllo su strada era stato provocato l'incidente mortale provocato dal ricorrente alla guida di un'autovettura Peugeot 306, targata BS872HL. Nel prosieguo delle indagini, i cui sviluppi consentivano l'adozione di una misura restrittiva nei confronti di A G, eseguita il 30 marzo 2015, si accertava che il ricorrente deteneva, con le modalità descritte al capo 4, per il quale non si procede in questa sede, un coltello di acciaio della lunghezza di 37 centimetri, all'interno dell'autovettura Renault Scenic, targata DSTK576, di cui l'imputato aveva la disponibilità. Deve, infine, rilevarsi che sulla dinamica dell'incidente mortale di cui al capo 3 veniva eseguita una consulenza tecnica del pubblico ministero, svolta dall'ingegnere F C, che consentiva di ricostruire le cause del decesso di L C A, verificatosi mentre la vittima viaggiava, posizionata nel sedile anteriore destro, a bordo dell'autovettura condotta da A G, al momento dell'impatto mortale. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati ai capi 1, 2, 3, l'imputato A G veniva condannato alle pene di cui in premessa.

4. Avverso la sentenza di appello l'imputato A G, a mezzo dell'avvocato G Z, ricorreva per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, con cui la Corte di appello di Catanzaro non si confrontava, eludendo, al contempo, i rilievi censori sollevati con riferimento alla dinamica del sinistro stradale di cui al capo 3 - all'esito del quale si verificava il decesso di L C A - e alle modalità con cui venivano detenute le armi e le munizioni di cui ai capi 1 e 2, all'interno dell'autovettura su cui viaggiavano l'imputato e la vittima. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva qualificato il reato di cui al capo 3 ex art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di G, atteso che l'ipotesi aggravata di cui al comma 6 non era stata contestata formalmente all'imputato.Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 189 cod. strada, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di qualificare l'ipotesi di reato ascritta all'imputato al capo 3 quale omissione di soccorso, senza considerare che la morte di L C A non consentiva di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie oggetto di contestazione. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di A G, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro si era espressa in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi