Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/10/2006, n. 23071
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di Sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di Sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, rappresentato e difeso da sè stesso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;
- intimati -
avverso la decisione n. 177/05 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 28/12/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/06 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 ottobre 2004 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha inflitto all'avv. LI CH la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due dall'esercizio professionale per averlo ritenuto responsabile della incolpazione ascrittagli. In particolare il LI, dopo avere ricevuto, negli ultimi giorni dell'ottobre 2000, presso il proprio studio, assegno di traenza per l'importo di L.
2.813.850 dalla NT AL Assicurazioni S.p.A., intestato alla propria cliente LU SS - in esecuzione del pagamento ordinato dal giudice di pace di Roma con sentenza 20 settembre 2000 - lo aveva trattenuto immotivatamente, senza incassarlo, fino al 23 aprile 2001, data in cui lo aveva restituito alla società emittente con lettera raccomandata, contestandone l'esatto importo e esigendo "moneta contante ovvero assegno circolare" e quindi aveva predisposto atto di precetto, datato 19 gennaio 2001, notificato alla NT AL Assicurazioni S.p.A. il 4 maggio 2001 per l'importo complessivo di L. 4.338.960, comprensivo degli interessi maturati sino al 24 gennaio 2001 e delle spese, diritti e onorari di precetto, al fine di lucrare tali maggiori somme che in effetti gli erano corrisposte.
Gravata tale pronunzia dall'inquisito il Consiglio Nazionale Forense con decisione 18 marzo - 28 dicembre 2005, in parziale riforma della decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha sostituito la sanzione interdittiva temporanea con quella della censura.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, ha proposto ricorso affidato a tre motivi LI CH.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede il Consiglio dell'Ordine di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Consiglio nazionale forense ha accertato, in linea di fatto, che:
- la NT AL Assicurazioni ha inviato nell'ottobre 2000 all'avv. LI, nell'interesse della da lui assistita CI, un assegno per L. 2.813.850, in adempimento del dispositivo di una sentenza del giudice di pace di Roma;
- il LI ha trattenuto l'assegno in questione fino al 20 aprile 2001, data nella quale lo ha restituito "atteso il mancato esatto adempimento della obbligazione";
- a distanza di soli dieci giorni il LI ha notificato atto di precetto per la somma portata in sentenza maggiorata degli interessi e di ulteriori L.
1.500.000 quali "spese successive". Appare condivisibile - pertanto - ha osservato il CNF, il ragionamento del Consiglio territoriale che ha, in pratica, censurato la condotta tenuta dal professionista dopo la restituzione dell'assegno con la lettera 20 aprile 2001, atteso che questa con argomenti in parte non veritieri (antistatarietà per le spese legali), in parte pretestuosi (importo inviato a mezzo assegno bancario e non attraverso assegno circolare), lamentava il mancato esatto adempimento dell'obbligazione. "I rilievi menzionati - sottolinea il Consiglio Nazionale Forense - assumono indiscutibile significato e risvolto disciplinare nel momento in cui solo dieci giorni (dopo l'invio della lettera) senza attendere il riscontro della missiva notificai l'atto di precetto per importo maggiorato di quasi L.
1.500.000 con voci di spesa ingiustificatamente dilatate come IVA e CAP calcolate sull'intera sorte capitale e non solo sugli onorari e i diritti". "Ciò che rileva, nel caso di specie, è non tanto la circostanza del prolungato trattenimento dell'assegno (ben sei mesi) quanto piuttosto della più che sollecita attivazione della procedura esecutiva mediante la notifica del precetto, per di più recante importi non dovuti a distanza di soli dieci giorni dall'invio della lettera e senza aspettare un congruo termine per il suo riscontro, tenuto anche conto della qualità del debitore e della sua manifestata e spontanea sollecitudine a adempiere alla obbligazione".
"Quel che rileva, nel caso in esame - hanno ancora evidenziato quei giudici - è che l'atto di precetto risultato data 19 gennaio 2001... e cioè ben tre mesi prima rispetto alla restituzione del titolo, talché è lecito, anzi doveroso inferirne che l'intendimento ab origine dell'incolpato era quello di precettare l'importo, indipendentemente dal titolo ricevuto, che la restituzione dello stesso era indispensabile per poter procedere oltre e, infine, che l'asserita scadenza del titolo di traenza, assunta quale motivo della sua memoria difensiva... è semplicemente un espediente difensivo".
Osserva ancora il Consiglio Nazionale Forense, da un lato, che correttamente l'organo territoriale ha affermato che l'inquisito "ha tenuto un comportamento che, dagli atti e dalla ricostruzione obbiettiva della vicenda risulta finalizzato a lucrare diritti e/o somme in modo ingiustificato, avendo artificiosamente creato i presupposti per una esecuzione forzata contro la NT AL che invece aveva manifestato concretamente la volontà di adempiere" e che "appare quindi, palese la violazione della regola deontologia che impone all'avvocato di non aggravare la posizione della controparte con iniziative giudiziali che non rispondono a effettive ragioni di tutela del cliente e, più generalmente, del dovere di lealtà e correttezza che vieta di proporre azione o assume iniziative con mala fede, nonché dell'obbligo di mantenere nei confronti del collega avversario un comportamento ispirato a correttezza e lealtà" (e nella specie la lettera del 20 aprile 2001, con la quale è stato restituito l'assegno bancario non è stata inviata, neppure per conoscenza, al collega che assisteva la AL nel giudizio innanzi al giudice di Pace).
2. Il ricorrente censura la pronunzia impugnata, e sopra