Cass. civ., sez. VI, sentenza 21/12/2011, n. 28023
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La prova che il notaio sia venuto meno al dovere di diligenza e di lettura personale dell'atto può essere desunta in via presuntiva anche semplicemente dal numero degli atti rogati, quando esso sia tale che il tempo teoricamente dedicato alla formazione di ciascun di essi non sia neppure sufficiente a darne integrale lettura. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provata la violazione, da parte del notaio, del dovere di diligenza e personalità della prestazione, in un caso in cui lo stesso aveva stipulato centoventi atti in otto giorni, nel periodo compreso tra il 20 ed il 31 dicembre).
Sul provvedimento
Testo completo
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F M - Presidente -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28449-2010 proposto da:
CONSIGLIO DISTRETTUALE NOTARILE ANCONA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell'avvocato M P, che lo rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
BORTOLUZZI VITTORIO BRTVTR54H30A271D;
- intimati -
Nonché da:
BORTOLUZZI VITTORIO BRTVTR54H30A271D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato V C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati C R, B P;
- ricorrenti, incidentali -
contro
CONSIGLIO DISTRETTUALE NOTARILE ANCONA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 11/2010 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2011 dal Consigliere Dott. A SEGRETO;
udito l'Avvocato Bartoluzzi Paolo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pronunzia del 25.6.2009, la Commissione Regionale di disciplina del notariato per i distretti Marche ed Umbria, applicava al notaio Vittorio Bortoluzzi, con sede in Ancona, la sanzione pecuniaria di Euro 10.000,00, avendo accertato l'illecito disciplinare di cui all'art. 47, comma 2, del codice deontologico per aver violato il principio della personalità e di qualità della prestazione, come desumibile dall'eccessivo numero di atti redatti dal 17 dicembre 2007 al 28 dicembre dello stesso anno, dal che se ne deduceva la violazione del principio di personalità della prestazione, nonché della qualità della stessa, poiché il numero degli atti redatti era sintomatico di una frettolosa ed inadeguata indagine della volontà delle parti e di una frettolosa lettura degli atti.
La corte di appello di Ancona, adita dal notaio, con sentenza depositata il 29.5.2010, revocava il provvedimento disciplinare. La corte di merito, soffermandosi sulla necessità di una prova specifica circa la frettolosità di redazione, riteneva che la struttura materiale dell'atto non deve essere praticata mediante impiego di energia manuale del notaio, bastando la sua direzione e che non era dimostrato nella fattispecie che la lettura degli atti fosse stata frettolosa ed inadeguata.
Avverso questa sentenza ha