Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/08/2018, n. 20687

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A seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario su azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società a partecipazione pubblica per il danno al patrimonio sociale, con affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, la proposizione di un'azione contabile oltre tre mesi dopo il passaggio in giudicato di quella declinatoria esclude che il giudizio possa qualificarsi tempestivamente riproposto e preclude, dunque, al giudice adito per secondo il potere di sollevare il regolamento d'ufficio di cui all'art. 17, commi 2 e 3, all. 1 del d.lgs. n. 174 del 2016.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/08/2018, n. 20687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20687
Data del deposito : 9 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

E 2 0 6 87/ 18 T N E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto -Primo Presidente - REGOLAMENTI DI GIOVANNI MAMMONE GIURISDIZIONE - Presidente Sezione STEFANO PETITTI - Presidente Sezione - Ud. 17/07/2018 - FRANCESCO TIRELLI CC R.G.N. 7182/2018 - Consigliere - ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere - Rep. FRANCO DE STEFANO Cor. 20657 ADRIANA DRONZO Consigliere - E L BUSCHETTA - Consigliere - -Consigliere - ALBERTO GIUSTI ENZO VINCENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7182-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla: CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO, con ordinanza n. 40/2018 depositata il 06/03/2018 nella causa vertente tra: PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- ricorrente -

A

contro

C M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO CAPPONI 116, presso lo studio dell'avvocato F M, che lo rappresenta e difende;
367 18 T E, GELMINI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D'ITALIA 97, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ADAMI, che li rappresenta e difende;
CAVALIERI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MALENA, che lo rappresenta e difende;
- resistenti - nonché

contro

ATAC S.P.A., INNOCENTI GIAN MARCO, TAGLIAVANTI LORENZO, SCOPPOLA CARLO ALBERTO;

- intimati -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/07/2018 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore ALBERTO CELESTE, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge;
rilevato che I'ATAC spa Azienda per la mobilità del Comune di Roma - (incorporante per fusione Trambus spa e Met.Ro. spa) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, con atto di citazione del 16/10/2012, G M I, E T, Lorenzo T, M G, A G e C M A (i primi quattro, quali componenti del Consiglio di amministrazione in carica fino al 22/11/2007 e gli ultimi due, quali componenti del Collegio sindacale sino al dì 01/09/2010), per sentirli dichiarare solidalmente responsabili ai sensi degli artt. 2393, 2394, 2395 e - 2407 cod. civ. - degli ingenti danni arrecati al patrimonio sociale per avere approvato o consentito una rovinosa operazione finanziaria di - Ric. 2018 n. 07182 sez. SU - ud. 17-07-2018 -2- sottoscrizione, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004, di contratti di U.S. Cross Border Lease - palesemente irrazionale e contraria ai principi di buona amministrazione, con violazione degli obblighi di diligenza nella valutazione con adeguata istruttoria dei costi cui l'operazione avrebbe esposto la società e degli elevatissimi margini di rischio a quella connessi;
costituitisi tutti i convenuti e chiamata in garanzia dal Giuncato la sua assicuratrice r.c., l'adito Tribunale - con sentenza 19/06/2015, n. 12802, passata in giudicato - declinò peraltro la propria giurisdizione, dichiarando rientrare la controversia in quella della Corte dei conti per la natura di società in house dell'ATAC spa, riconosciuta alla stregua delle previsioni del solo Statuto prodotto da due dei convenuti (G e Angioletti: v. pag. 14 sentenza Trib.);
il Procuratore regionale della Corte dei conti notificò allora - tra il 23/09/2015 ed il 03/11/2015 - agli stessi originari convenuti (Gian Marco I, E T, L T, M G, A G, C M A) un primo atto di invito a dedurre: ed all'esito della conseguente istruttoria sugli addebiti originari furono notificati ulteriori inviti a dedurre pure al presidente del Consiglio di amministrazione (M C), nonché al direttore generale (R C), al vicedirettore generale (Paolo Mari), al dirigente competente per materia (S G) ed al direttore dell'ufficio finanziario (C A S) della stessa ATAC, quali istruttori dell'operazione e redattori della proposta e delle bozze dei contratti e delle delibere;
all'esito, il Procuratore regionale depositò citazione datata 12/09/2016 - nei confronti dell'I, del T, del G, del T, del C, dello S e del C, per un complessivo danno erariale di € 17.997.521,20: ma, costituitisi tutti i convenuti, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti, assunta in decisione la causa all'udienza 12/10/2017, Ric. 2018 n. 07182 sez. SU - ud. 17-07-2018 -3- pronunciò poi ordinanza n. 40/2018, dep. il 06/03/2018 ed in pari data comunicata a mezzo posta elettronica certificata a tutti i procuratori costituiti con cui sollevò conflitto di giurisdizione col giudice ordinario, disponendo rimettersi gli atti alla Cancelleria delle Sezioni Unite di questa Corte e sospendersi il giudizio con onere di riassunzione alla parte più diligente;
in particolare, il giudice contabile qualificò l'azione del Procuratore regionale della Corte dei conti come riproposizione di quella intrapresa da ATAC davanti al giudice ordinario e su cui questi aveva declinato la giurisdizione, ma non ne condivise il presupposto, vale a dire la qualificazione di ATAC spa come società in house, rilevando come lo Statuto vigente al momento dei fatti - finalmente acquisito, riferendosi quello esaminato dal giudice ordinario a tempo successivo non avesse escluso che il capitale sociale non potesse essere detenuto anche in minima parte da soggetti privati e così non risultando integrati i requisiti - pure

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