Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2024, n. 15134

CASS
Sentenza
7 febbraio 2024
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In tema di truffa, la titolarità del diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene alla cui apprensione era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che ha patito il danno patrimoniale, ovvero a colui che vanta il diritto di proprietà sul bene illecitamente appreso, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi di un medesimo reato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2024, n. 15134
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15134
Data del deposito : 7 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

15 134-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.354 Giovanna Verga Presidente - sez. Sergio Di Paola PU 07/02/2024 R.G.N. 40815/2023 Maria Daniela Borsellino Andrea Pellegrino Relatore - Donato D'Auria ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA LV RI, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Vincenzo Di Noi, di fiducia avverso la sentenza in data 12/07/2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.

5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12/07/2023, la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pescara in data 13/10/2021 con la quale LV RI NA era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di truffa in concorso.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di LV RI NA, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 120, 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale errato nel rigettare il motivo di gravame volto a censurare il difetto di legittimazione alla querela sporta da IC IA, non essendo quest'ultima la persona offesa della condotta di truffa, non avendo la stessa subito il danno patrimoniale consistito nel profitto ricevuto dal NA, in riferimento alla disciplina civilistica contrattuale applicabile nei rapporti della querelante ed i promissari acquirenti del bene. Secondo motivo: vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il secondo motivo di appello relativo al "mancato raggiungimento della prova in merito alla consumazione del reato di truffa e mancato raggiungimento della prova della responsabilità penale del NA, anche sotto il profilo concorsuale, per il reato contestato, risultando tutto al più una responsabilità civile per indebito arricchimento" nonché il terzo motivo di appello relativo alla "insussistenza dell'elemento oggettivo del reato ed erronea valutazione delle prove ai fini della responsabilità dell'imputato". Terzo motivo: vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso

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