Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2023, n. 09181

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2023, n. 09181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09181
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.32845/2018 R.G. proposto da : CONSORZIO INDUSTRIALE PROVNCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA IN SEGUITO CIPNES, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato B M (BLTMRA70M05I452Q) -ricorrente-

contro

E D SA, elettivamente domiciliato in

ROMA VA FRANCESCO DENZA

50-A, presso lo studio dell’avvocato L N (LRNNCL70P21H501I) rappresentato e difeso dagli avvocati BASSU F (BSSFPP54C30I452C), CALCIATI EGIDIO VTTORIO (CLCGVT58D13A192C) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI SEZ.D IST. DI SASSARI n.378/2017 depositata i l 04/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere dr. M M.

FATTI DI CAUSA

C.I.P.N.E.S., Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna- Gallura, conveniva Enel s.p.a. avanti il Tribunale di Tempio Pausania, esponendo che le linee elettriche della convenuta attraversavano il sottosuolo ed il soprasuolo di terreni di sua proprietà, senza alcuna autorizzazione. Chiedeva pertanto che, accertato il carattere illegittimo della servitù, se ne disponesse la regolare costituzione ai sensi dell’art. 1032 c.c., indicando modalità di esercizio ed indennità, oltre al risarcimento del danno. Costituitasi Enel Distribuzione s.p.a., quale effettiva titolare del rapporto, essa domandava, in via riconvenzionale, l’usucapione del diritto di servitù e comunque la prescrizione del diritto all’indennità. In esito all’istruzione probatoria, con sentenza del 27 ottobre 2014, il giudice adito dichiarava inammissibili le rispettive domande. La predetta decisione era gravata dal CIPNES, con tre motivi di impugnazione. L’appellato resisteva, svolgendo a sua volta due motivi di appello incidentale, il secondo dei quali subordinato. Con sentenza n. 378 del 4 ottobre 2017, la Corte d’appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari confermava la pronunzia di primo grado. Sosteneva all’uopo che la costituzione coattiva della servitù non avrebbe potuto essere chiesta dal titolare del fondo servente, che avrebbe piuttosto dovuto agire mediante la negatoria servitutis o richiedendo il risarcimento del danno che, peraltro, nel caso dell’indennità, sarebbe stata carente del presupposto, e, nel caso del risarcimento ex art. 2043 c.c., sarebbe stato privo dei necessari riferimenti temporali e spaziali. Il CIPNES ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Ha depositato controricorso Enel Distribuzione s.p.a., svolgendo un motivo di ricorso incidentale subordinato. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1032 e 1056 c.c., 100, 102, 111, 354 c.p.c. e 24 Cost. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il proprietario del fondo asservito disponesse solo di una tutela negatoria, diretta alla rimozione delle opere, laddove la legittimazione tipica o limitata a soggetti determinati avrebbe potuto derivare solo dalla legge: nella specie, CIPNES non avrebbe avuto interesse alla rimozione delle infrastrutture elettriche, ma piuttosto alla corretta regolamentazione dei diritti reali ed indennitari. Inoltre, l’esatta individuazione dei fondi attraversati dall’elettrodotto sarebbe stata evincibile dalla consulenza tecnica d’ufficio in atti, né vi sarebbe stata necessità di estensione del contraddittorio ai fondi di terzi, non coinvolti dalla domanda. Il motivo è infondato.

1.a) L’affermazione della Corte d’appello circa la carenza di legittimazione ed interesse del CIPNES a proporre una domanda di costituzione di servitù coattiva sui propri terreni deve essere
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