Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2023, n. 3853
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di aspettativa sindacale non retribuita di cui all'art. 31, comma 3, della l. n. 300 del 1970, l'adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa in forma scritta è condizione per l'accredito della contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996; detto onere formale è posto a tutela dello Stato, per consentire all'autorità preposta di verificare, agevolmente e tempestivamente, che l'intervento finanziario sotteso all'accredito figurativo corrisponda alle effettive situazioni per le quali è stato previsto.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 15521/2021 Numero sezionale 4303/2022 Numero di raccolta generale 3853/2023 Data pubblicazione 08/02/2023 AULA 'B' Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 15521/2021 L A C O R T E S U P R E M A D I Cron. C A S S A Z I O N E Rep. SEZIONE LAVORO Ud. 20/12/2022 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PU Dott. U B - Presidente - Dott. G M - Consigliere - Dott. D C - Rel. Consigliere - Dott. L C - Consigliere - Dott. F B - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15521-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2022 domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, 4303 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati E D R, L M, CARLA D'ALOISIO, A C, A S;
- ricorrente -
contro
M A, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE 1 Numero registro generale 15521/2021 Numero sezionale 4303/2022 Numero di raccolta generale 3853/2023 Data pubblicazione 08/02/2023 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D G;
- controricorrente -
contro
F C L, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N. 294, presso lo studio dell'Avvocato VALERIO VALLEFUOCO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato FRANCESCO FORMENTO;
- controricorrente avverso la sentenza n. 45/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/03/2021 R.G.N. 281/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato E D R;
uditi gli Avvocati D G, VALERIO VALLEFUOCO, FRANCESCO FORMENTO.
FATTI DI CAUSA
Si controverte del diritto di Andrea M (dipendente della Filca CISL LIGURIA dal 2008 ed eletto rappresentante sindacale della medesima associazione nel 2009) ad ottenere, nei confronti dell'INPS, l'accredito della contribuzione figurativa prevista dall'art. 31, comma terzo, l. n. 300 del 1970 per gli anni 2012- 2015. Il M aveva chiesto il riconoscimento della contribuzione figurativa dal 2012 sostenendo che solo da tale epoca aveva svolto l'attività sindacale a tempo pieno e la 2 Numero registro generale 15521/2021 Numero sezionale 4303/2022 Numero di raccolta generale 3853/2023 Data pubblicazione 08/02/2023 stessa richiesta, con domanda del 28.11.2011, fu avanzata dalla F C L che aveva preteso anche la restituzione della contribuzione versata dal 2009. Inizialmente, l'INPS accolse la richiesta del lavoratore, quanto agli anni 2012 e 2014, ma per quelli successivi respinse la domanda in ragione del disposto dell'art. 3, comma 1, d.lgs n. 564 del 1996, interpretato nel senso che il beneficio non spetti nell'ipotesi in cui l'attività sindacale è svolta a favore del proprio datore di lavoro. A seguito del diniego e della revoca degli accreditamenti inizialmente riconosciuti, il M propose ricorso giudiziario nei confronti dell'INPS ed il Tribunale di Genova, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio con la F C L, rigettò la domanda sulla base della preliminare ed assorbente considerazione che non vi era prova che il lavoratore avesse chiesto per gli anni in questione di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata del mandato sindacale, come previsto dall'art. 31 l. n. 300 del 1970 e 3, comma 1, d. lgs n. 564 del 1996. Non era utile allo scopo la lettera della F C L, che in effetti aveva confermato la chiamata a tempo pieno a ricoprire l'incarico di dirigente sindacale componente del Consiglio Generale a decorrere dal 1/1/2011, in quanto l'impegno assoluto senza retribuzione era smentito dal fatto che il lavoratore era stato sempre retribuito regolarmente mediante corresponsione di tutti gli istituti diretti ed indiretti, come era emerso dall'acquisizione delle buste paga. La Corte territoriale, su impugnazioni separate e poi riunite del M e della F C L, ha accolto gli appelli. In particolare, puntualizzata l'illegittimità della motivazione addotta dall'INPS in sede amministrativa, relativa alla circostanza che la contribuzione non era accreditabile quando l'attività sindacale era svolta presso lo stesso datore di lavoro, in quanto contrastante con la giurisprudenza di legittimità espressa sin da Cass. n. 1454 del 1984, la Corte d'appello ha rilevato che il giudice di primo grado