Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2022, n. 24131

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2022, n. 24131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24131
Data del deposito : 22 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AH LI nato il [...] avverso l'ordinanza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del PG, che ha richiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata del 25 ottobre 2021, il Tribunale di Trento- giudice dell'esecuzione, ha - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento, disposto dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza n. 32810 del 20 maggio 2021, di analogo provvedimento - "dichiarato non operante la sospensione condizionale della pena statuita in favore di DO EL con la sentenza del Tribunale di Trento del 18.4.2018, irrevocabile il 3.9.2018".

1.1. Con la sentenza di annullamento indicata, la Prima sezione ha rilevato un duplice deficit dell'apparato giustificativo del provvedimento del giudice dell'esecuzione che, decidendo sulla richiesta, avanzata dal pubblico ministero, di verifica dell'adempimento degli obblighi, ai quali era stata subordinata la sospensione condizionale della pena, imposti a DO EL con sentenza n. 310 del 2018 dello stesso Tribunale, aveva «ritenuto che detti obblighi non risultano adempiuti», dichiarando, in conseguenza, «non operante» la sospensione condizionale della pena, censurando tanto la mancata esplicazione di un'istanza di parte, introduttiva dell'incidente d'esecuzione, che la compiuta disamina delle condizioni economiche del condannato, addotte a giustificazione del mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio al quale il predetto beneficio era stato condizionato.

1.2. Con il provvedimento emesso all'esito del giudizio di rinvio, il giudice dell'esecuzione ha reiterato le stesse statuizioni conclusive, dando atto della richiesta del pubblico ministero di "dichiarare inefficace art. 165 cod. pen. la sospensione condizionale della pena" e reputando come le dedotte condizioni di indigenza non siano tali "da integrare quell'impedimento oggettivo ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, ben potendo, in assenza di evidenze di segno contrario, il condannato trovare nel corso di questo tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza un'occupazione che gli permettesse di adempiere in modo anche parziale al debito, manifestando così anche solo un'intenzione positiva che si sarebbe potuta valorizzare anche a fronte di un sostanziale inadempimento puntuale e completo", stigmatizzando, altresì, l'assenza di concrete manifestazioni di resipiscenza.

2. Avverso la citata ordinanza del 25 ottobre 2021 ha proposto ricorso DO EL, con atto a firma del difensore di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi