Cass. civ., sez. II, sentenza 19/10/2005, n. 20189

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In tema di donazione, stabilire se un elemento sia da qualificare come onere, ex art. 793 cod. civ., ovvero come motivo , per gli effetti previsti dall'art. 787 cod. civ., si risolve nella valutazione di circostanze di fatto relative alla ricerca della effettiva volontà dei contraenti , che può essere censurata in sede di legittimità solo se le ragioni poste a base del convincimento del giudice di merito siano viziate da errori logici o giuridici.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/10/2005, n. 20189
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20189
Data del deposito : 19 ottobre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V A - Presidente -
Dott. D J R - rel. Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D P M elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato R A, difesa dall'avvocato M C, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
T M, MAGNIFICO LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato T D, difesi dall'avvocato R P giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 112/02 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 07/02/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/03/05 dal Consigliere Dott. R D J;

udito l'Avvocato C M, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato R G, con delega dell'Avvocato R P, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.6.1995 D P Maria esponeva che, essendo nubile, aveva sempre convissuto con la madre, consolidando, nel corso degli anni, un rapporto di amicizia con i coniugi L M e M T e con i figli di costoro;
che dopo la morte della madre, nel 1984, ella era stata oggetto di continue attenzioni, da parte della famiglia M, sicché aveva pensato di avere trovato in loro conforto e sostegno alla sua solitudine;
che la famiglia M aveva manifestato, in modo pressante, il desiderio di riceversi in donazione l'unica proprietà della De Paolo, costituita da un appartamento in Trani alla Via Bovio n. 40;
che, timorosa di perdere le attenzioni cui era stata abituata, in data 22.11.1988, aveva donato, con atto per notar Cicolani la nuda proprietà del detto appartamento, con riserva di usufrutto vitalizio;
che, nel gennaio 1993, avendo ella rifiutato di prestare alla famiglia M la somma di lire trenta milioni, l'atteggiamento dei componenti di detta famiglia era mutato costoro responsabili di atti di vessazione nei suoi confronti. Tutto ciò premesso, D P Maria conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, i coniugi M Luigi e Tarzia Maria per sentire annullare, per errore determinante sul motivo, ai sensi dell'art. 787 cod. civ. il contratto di donazione stipulato il 22.11.88 per notar Cicolani.
I convenuti, con la comparsa di costituzione, eccepivano l'infondatezza della domanda, poiché la donazione non era stata sottoposta a condizione alcuna, ne' era stata gravata da alcun onere, nè era stata considerata remunerativa.
Il Tribunale di Bari, con sentenza in data 12.11.1999, accoglieva la domanda proposta da D P Maria e annullava per errore sul motivo la donazione.
Avverso tale decisione i coniugi M-Tarzia proponevano appello.
La Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione del Tribunale di Trani, ha rigettato la domanda di annullamento, per errore sul motivo, dell'atto 22.11.1988 di donazione della nuda proprietà dell'immobile, (art. 787 cod. civ.), proposta dalla donante. Secondo il Tribunale la D P aveva compiuto l'atto di liberalità per il solo motivo, costituito dalla convinzione che i due coniugi, per la loro qualità di donatari, erano giuridicamente obbligati ad assisterla, e il motivo era erroneo, perché, per la sussistenza di tale obbligo, sarebbe stata necessaria la sua previsione in una clausola accessoria di natura modale che nell'atto di donazione non era contenuta.
In contrasto con questa decisione la Corte d'Appello ha ritenuto che:
a) l'errore sul motivo non risultava dall'atto di donazione("I donatari signori L M e M T, preso atto di quanto innanzi, con animo riconoscente accettano quanto

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