Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2023, n. 23748

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2023, n. 23748
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23748
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FLORIO VINCENZO nato a CATANIA il 18/09/1977 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere A M;
lette/sentite le conclusioni del PG

GIULIO ROMANO RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania - quale giudice del riesame - ha annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Catania nei confronti di V F, indagato per il reato previsto dall'art.648-ter cod.pen., limitatamente all'immobile sito in Viagrande, via Luigi Sturzo n.18, foglio 6, p.11a 185 - sub.1, confermando nel resto la misura cautelare reale. Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale ha premesso che il sequestro era stato emesso ai sensi dell'art.240-bis cod.proc.pen., sul presupposto che il F avesse impiegato e riciclato - nella F s.r.l.s. e nella ditta individuale omonima - i proventi derivanti dal reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso dà G V e F V, non avendo l'indagato medesimo e il suo nucleo familiare la capacità economica per acquistare lecitamente gli immobili e le aziende sottoposti a sequestro. Il Tribunale ha quindi ritenuto non fondata l'eccezione di nullità del provvedimento di sequestro sotto il profilo del difetto di motivazione anche in riferimento al presupposto rappresentato dal periculum in mora. In punto di fumus dei ot2151510 reati di riciclaggio e autoriciclaggio contestati al F nonché a F e G V e posti alla base del provvedimento ha richiamato gli esiti delle acquisizioni documentali in atti e delle intercettazioni, ritenendo che tali elementi evidenziassero che gli stessi F e G V avevano impiegato i proventi illeciti dell'attività di traffico di sostanze stupefacenti nella F s.r.l.s., con cui avevano tenuto una dettagliata contabilità. In ordine al requisito della sproporzione tra valore dei beni sequestrati e redditi dichiarati, il Tribunale ha rilevato che la ditta individuale F Vincenzo non aveva, di fatto, mai iniziato la sua attività;
ha ritenuto insussistente il presupposto della sproporzione in ordine alla residenza sita in Viagrande, via Luigi Sturzo n.18, foglio 6, p.11a 185, sub.1 mentre ha invece ritenuto ravvisabile il presupposto medesimo in relazione ai due immobili siti in Catania, frazione San Giovanni Galermo, via Currolo s.n.c., acquistati dal F il 30/12/2019 da Antonella Marletta per un prezzo di € 32.000,00. In particolare, in punto di inadeguatezza dei redditi dichiarati dal F e dai conviventi per eseguire i detti acquisti immobiliari, il Tribunale ha evidenziato la sperequazione sussistente tra i redditi medesimi e gli investimenti operati nel periodo compreso tra il 2007 e il 2020.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Florìo, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. per là) motivazione apparente ovvero assente del provvedimento impugnato. Ha dedotto che il Tribunale si sarebbe limitato a rigettare con clausole di stile l'eccezione di nullità del provvedimento emesso dal GIP in punto di sussistenza del periculum in mora;
con specifico riferimento agli immobili siti in Catania, frazione San Giovanni Galermo, via Currolo s.n.c., il difensore ha argomentato che sarebbe stato documentalmente provato nel procedimento di riesame che l'acquisto del terreno era stato sovvenzionato da Maria Stella Romano, suocera dell'indagato, con denaro versato nei confronti di Elisabetta Urania e da questi in favore del ricorrente;
ha altresì dedotto l'assenza di dimostrazione di un nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrqte il reato ipotizzato.
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